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Telecamere a tappeto, l'impiego condiviso dei dati sia rispettoso della privacy

05/12/2019

MILANO - Non sono sufficienti generici motivi di sicurezza per giustificare l’accesso da parte delle forze di Polizia dello stato ai dati acquisiti dalla polizia locale con le telecamere di lettura targhe e gli autovelox.

Sono necessari sempre rapporti formali, convenzioni e precise regole di sicurezza, che tutelino la privacy e i principi di proporzionalità e necessità. A chiarirlo è il Garante della privacy con l’inedito parere n. 13588/2019 inviato alla provincia di Brescia.

Alcune forze di polizia dello stato avevano fatto richiesta alla provincia dell’accesso, per motivi di sicurezza e di controllo del territorio, alla banca dati locale, generata dai sistemi automatici provinciali di controllo del traffico. La provincia ha tentato di  formalizzare l’accesso richiedendo in seguito il nulla osta al garante, ai sensi dell’art. 2-ter del codice privacy.

A parere dell’autorità centrale, il trattamento dei dati personali per finalità di polizia non ricade nella previsione del regolamento Ue 2016/679 e nel correlato codice privacy ma nella disciplina speciale introdotta dal dlgs 51/2018 che ha recepito nell’ordinamento la direttiva Ue 2016/680. Anche l’acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia deve sempre avvenire in conformità alle disposizioni normative.  

Se si tratta di dati acquisiti da soggetti terzi, il titolare deve essere autorizzato a trattarli per le stesse finalità di polizia. In questo caso specifico, la provincia stava elaborando dati per finalità amministrative di controllo stradale, dunque su un piano diverso da quello previsto per la videosorveglianza urbana integrata disciplinata dalla direttiva 680.

Il Garante osserva che l’utilizzo per finalità di polizia “di un dato acquisito ad altro fine da parte di una pa costituisce una forte interferenza con il diritto alla vita privata” e quindi deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità.  In particolare nel caso di accesso telematico massivo interforze è sempre necessario regolare formalmente i rapporti tra i diversi titolari del trattamento, prevedendo procedure di sicurezza e convenzioni ad hoc, con tanto di eventuali accordi di contitolarità.

 

(Fonte: sicurezzaurbanaintegrata.it)



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