lunedì, 29 aprile 2024

W la Privacy

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Garante Privacy, il diritto del dipendente ad accedere ai dati sulla geolocalizzazione

18/10/2023

Una sanzione di 20mila euro è stata inflitta da Garante Privacy a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per il fatto di non aver dato un adeguato riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti.

Al fine di verificare la correttezza della propria busta paga, i tre lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

Era stata in particolare richiesta la possibilità di conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società, sul quale era stato istallato un sistema di geolocalizzazione, grazie al quale gli operatori potevano individuare il tragitto per raggiungere i contatori. Poiché dal datore di lavoro di allora non era stata data una risposta soddisfacente, si erano rivolti con un reclamo al Garante privacy.

I rilievi del Garante

E' emerso, nel corso dell’istruttoria da parte dell’Autorità, che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati.

Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla privacy. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

Da parte del Garante è infine stato precisato che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, sarebbe stata tenuta a indicare i motivi specifici per cui non poteva soddisfare le istanze di accesso, ricordando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

 

 


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.org



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