di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy
La passata edizione di secsolutionforum2022 ha ospitato 40 minuti di question time dal vivo con l’Avv. Roberta Rapicavoli sul tema “videosorveglianza e privacy”. Le domande pervenute erano però talmente tante che non è stato possibile evaderle interamente in diretta; nel frattempo altri lettori hanno inoltrato alcuni quesiti alla Redazione. In questo numero rispondiamo quindi a tutte le domande che sono arrivate, in diretta o in differita.
DOMANDA 1 - La normativa privacy si applica nel caso di telecamere utilizzate per il conteggio delle persone che accedono all’interno di una determinata area?
Se il sistema viene installato per rilevare il solo numero di coloro che accedono a una determinata area e si limita quindi solo al conteggio, senza acquisire alcuna informazione che possa identificare le persone che abbiano fatto ingresso all’interno del locale, non si ha un trattamento di dati e, dunque, non trova applicazione la normativa privacy. Diverso invece il caso in cui, oltre a conteggiare le persone che varcano una certa soglia, il sistema rilevasse anche il loro volto che, come noto, costituisce un dato personale, il cui trattamento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
DOMANDA 2 - L’amministratore di un condominio può decidere di installare delle telecamere che inquadrano aree condominiali senza informarne i condomini?
La scelta di installazione di telecamere in aree condominiali non compete all’amministratore, ma ai condomini, che esprimono la loro volontà di riprendere aree comuni tramite un sistema di videosorveglianza mediante apposita delibera. Più specificamente, secondo quanto stabilito dall’art. 1122-ter del cod. civ, le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. L’assemblea condominiale, chiamata a decidere sull’installazione del sistema di videosorveglianza nelle aree comuni, deve chiaramente tenere presente che l’impiego di tali strumenti, da cui deriva un trattamento di dati personali, è ammesso solo in presenza di concrete e legittime esigenze e deve avvenire nel rispetto dei principi e degli adempimenti specificamente prescritti dalla normativa privacy di settore.
DOMANDA 3 - Quali indicazioni devono essere riportate nel cartello sulla videosorveglianza?
Secondo quanto indicato dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, il cartello sulla videosorveglianza – che costituisce l’informativa di primo livello - deve contenere: 1) i dati identificativi e di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del rappresentante del titolare; 2) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (o data protection officer), ove nominato; 3) le principali informazioni sul trattamento (ad esempio: il tempo di conservazione nel caso di sistema di registrazione); 4) le finalità del trattamento; 5) i diritti dell’interessato; 6) le indicazioni attraverso cui poter conoscere l’informativa estesa o di secondo livello (contenente tutte le ulteriori informazioni previste dall’art. 13 del GDPR).
NB - Una precisazione rispetto al richiamo all’informativa estesa: nel modello di cartello sulla videosorveglianza fornito nelle Linee guida del comitato europeo è riportato il QRcode, ma si tratta di uno dei possibili strumenti da poter utilizzare per far visionare agli interessati l’informativa estesa. Il titolare può infatti decidere di mettere a disposizione degli interessati l’informativa alla reception, in bacheca, sul sito web o attraverso le modalità ritenute più idonee nel caso concreto, ricordando di garantire all’interessato l’accesso alle informazioni anche in modalità non digitale e senza entrare nell’area sorvegliata, ad esempio tramite il canale telefonico.
DOMANDA 4 - L’accesso alle immagini (real time o registrate) deve essere controllato? In che modo?
L’accesso alle immagini deve essere controllato tramite specifiche misure di sicurezza, fisiche e logiche, di tipo tecnico e organizzativo, in modo da garantire che le sole persone autorizzate possano effettuare operazioni di trattamento (quali sono, ad esempio, la visione real time delle immagini o l’estrapolazione delle immagini registrate). Volendo richiamare alcune delle misure indicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle linee guida 3/2019, al fine di supportare il controllo degli accessi, è necessario: prestare attenzione ai locali in cui viene effettuato il monitoraggio e al posizionamento dei monitor di videosorveglianza, impostare le password di accesso tenendo conto delle diverse competenze attribuite agli operatori, definire e applicare specifiche procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell’accesso.
DOMANDA 5 - Un privato o una società può inquadrare la strada pubblica?
Il privato o una società deve limitare la ripresa alle aree di propria esclusiva pertinenza e, nel definire il raggio di azione delle telecamere, deve escludere la strada pubblica. Talvolta il posizionamento delle telecamere non consente di limitare le riprese alle sole aree non pertinenza e, in tal caso, occorre attivare misure tecniche come il mascheramento, per oscurare le porzioni di immagini che non devono essere inquadrate.
DOMANDA 6 - Una scuola può installare un sistema di videosorveglianza?
In generale l’impiego di telecamere da parte di una scuola è consentito, in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. La possibilità di installare e utilizzare un sistema di videosorveglianza in ambiente scolastico è però limitata dal diritto dello studente alla riservatezza. Per tale ragione, se vi sono esigenze di inquadrare l’interno degli edifici, come indicato dal Garante privacy nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010 e ribadito anche nelle recenti faq sulla videosorveglianza pubblicate sul sito web dell’Autorità, le telecamere che inquadrano tali aree interne potranno essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, in applicazione del principio di minimizzazione, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato in modo da inquadrare, ad esempio, solo il muro perimetrale, escludendo dal raggio di ripresa strade pubbliche o aree di proprietà di terzi. Si segnala, per completezza, che sono all’attenzione del Parlamento progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici.
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