lunedì, 29 aprile 2024

W la Privacy

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No alla videosorveglianza condominiale senza delibera dell’assemblea

05/01/2024

Un amministratore di condominio è stato sanzionato dal Garante privacy per aver installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale, che costituisce il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. In questo caso, invece, i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere tramite una email.

Avviata a seguito del reclamo di un condomino, l'istruttoria aveva evidenziato che presso il condominio era stato istallato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L’informativa che avvertiva della presenza delle telecamere, anche se segnalata da alcuni cartelli, non recava l’indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo inoltre consentiva di visualizzare le immagini riprese tramite un telefonino in possesso allo stesso amministratore.

La difesa dell'amministratore

Nelle sue memorie difensive, quest'ultimo aveva dichiarato che, essendo i condomini d'accordo sulla necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza per contrastare i continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio, aveva installato l’impianto in via d’urgenza, riservandosi però di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.

Ll’Autorità ha ricordato, nel suo provvedimento di sanzione che, nel caso in cui i condomini siano d’accordo sul predisporre strumenti per la sicurezza e la tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, indoviduando le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionarle.

In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’Amministratore. Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l’applicazione della sanzione.

 


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www.federprivacy.org



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