Secondo la Cassazione Civile una registrazione di una conversazione tra colleghi di lavoro può costituire fonte di prova anche se non tutti i presenti ne autorizzano l’utilizzo. Perché ciò sia lecito è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non la contesti nei tempi e nei modi processualmente stabiliti e che almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si è svolta sia parte in causa.
Si tratta del c.d. utilizzo a fini difensivi. Il relativo trattamento dei dati è lecito ai sensi della normativa privacy (casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) quando esso sia necessario per far valere o difendere un diritto, i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e l’utilizzo sia limitato al periodo strettamente necessario.
E’, in altri termini, l’applicazione della scriminante dell’art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) in ambito civilistico (Commento a Cassazione civile sez. lav. - 29/09/2022, n. 28398).
Articolo di Domenico Battaglia, Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy
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