sabato, 27 luglio 2024

News

Normative

Quando è consentito l'accesso ai dati sensibilissimi relativi alla salute?

15/11/2023

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai fini della necessaria tutela difensiva è in genere prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza, ma è necessario un adeguato bilanciamento quando vengono in considerazione dati sensibilissimi quali quelli relativi allo stato di salute di un soggetto.

Nel corso dell’ora di musica uno studente portatore di handicap grave ostacolava il normale svolgimento della lezione, dando luogo ad un alterco con il docente. Veniva avviato di conseguenza un procedimento disciplinare a carico dell’insegnante, nel corso del quale questi avanzava (in due fasi) richiesta di accesso a tutta una serie di atti detenuti dall’Istituto Scolastico con l’obiettivo di corroborare l’insussistenza dei fatti contestati.

Nello specifico venivano richiesti i verbali del gruppo di lavoro operativo, il fascicolo personale del minore (con i dati sanitari di questi) nonché i verbali dei consigli di classe. Per gran parte di essi la richiesta di accesso era denegata; per la parte residuale (cui si acconsentiva), l’Istituto provvedeva all’oscuramento dei nomi rendendoli (a detta del ricorrente) non intellegibili.

Ricorso al Giudice Amministrativo per vedersi consentito l’accesso, il docente vedeva respinte le proprie ragioni.

È invero noto che la normativa privacy (nello specifico, l’art. 60 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice Privacy) stabilisce che il trattamento di dati relativi alla salute “è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell' interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale". Il Tribunale afferma quindi in modo inequivoco che il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, a seguito di una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato, con una comparazione da effettuare in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto di avere contezza di specifici documenti riguardanti lo stato di salute del minore senza, però, specificare il carattere di indispensabilità degli stessi, richiesta per ciò risultante recessiva rispetto all'esigenza, particolarmente rafforzata per volontà espressa del legislatore, di tutelare un minore dall'ostensione di dati "super-sensibili" riguardanti il suo stato di salute. In merito al lamentato oscuramento dei nomi nei documenti per i quali la scuola consentiva l’accesso, al ricorrente veniva contestato di non avere dimostrato la rilevanza di questo dato rispetto alle sue esigenze difensive, risultando insufficiente la mera deduzione di inintelligibilità dei documenti (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, 07/07/2023, n. 1010).

Articolo di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy

(Fonte immagine: Agenda Digitale)

 

 

 



Tutte le news