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Videosorveglianza privata: il Garante ribadisce le regole

11/04/2022

di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy

L’Autorità Garante, con il provvedimento del 20 gennaio 2022 (docweb n. 9738111), ha sentito l’esigenza di ricordare, anche tramite rappresentazione iconografica, quali siano le regole per la videosorveglianza privata. Pensiamo agli strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Questi impianti devono rispettare il GPDR?

Già nel provvedimento generale dell’8 aprile 2010, il Garante aveva chiarito che, nei casi in cui gli impianti di videosorveglianza vengono utilizzati per fini esclusivamente personali, la disciplina del Codice Privacy non trova applicazione, dal momento che i dati non sono comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi. 

Successivamente, nel marzo 2017, il Garante aveva dato una precisa indicazione. Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Polizia Municipale di un Comune in seguito ad un sopralluogo presso l’abitazione di un cittadino, il quale aveva inoltrato un esposto corredato da fotogrammi ottenuti  dalle telecamere di sorveglianza domestica, il Garante Privacy ha chiarito che un privato che voglia installare un impianto di videosorveglianza ad uso domestico e per fini personali non è tenuto a rispettare particolari accorgimenti in ordine ai tempi di conservazione delle immagini né è tenuto ad esporre cartelli di informativa.

Occhio alle interferenze illecite

Se questo è vero, rimane il fatto che l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini debba avvenire nel rispetto delle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Pertanto, l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni), ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini. Nel parere reso nel 2017, l’Autorità Garante raccomanda, nel caso di telecamere che riprendono anche aree pubbliche, che il titolare dell’impianto modifichi l’angolo visuale o adotti delle tecniche di oscuramento delle immagini. Diversamente scatterebbero tutti gli obblighi previsti dal codice privacy configurandosi un trattamento di dati per finalità diverse da quelle esclusivamente personali. 

Occhio a non toccare l’ambito pubblico

Già nella sentenza nella causa C-212/13 della Corte di Giustizia, la Corte dichiara che l’esenzione prevista dalla direttiva relativamente al trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico dev’essere interpretata in modo restrittivo. Pertanto, una videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico e che, di conseguenza, è diretta al di fuori della sfera privata della persona che tratta i dati non può essere considerata “un’attività esclusivamente personale o domestica”.

Occhio alle servitù di passaggio

Nella scheda iconografica del 2022, poi, l’Autorità Garante ricorda che se sulle aree private insiste un diritto di godimento o una servitù di passaggio da parte di terzi, il discorso cambia. Nei confronti di questi terzi titolari di un diritto è necessario richiedere il consenso e, quindi, in parole semplici, si applica il GDPR nei confronti di questi soggetti. Questi saranno da considerarsi interessati, a cui dovrà essere resa l’informativa.



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