giovedì, 28 marzo 2024

W la Privacy

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Lo spioncino elettronico, quali limiti per il suo corretto utilizzo nel rispetto della privacy

08/08/2022

Installare uno spioncino digitale è come mettere una telecamera di videosorveglianza sul pianerottolo. In termini pratici è un'ottima soluzione che, però, rischia di essere troppo invasiva in termini di privacy, tanto di aver interessato anche il Garante per la protezione dei dati personali. Grazie alla tecnologia wi-fi, alcuni dei modelli di spioncino sono collegati ad una app da scaricare sullo smartphone in modo da tenere sotto controllo i movimenti all'esterno della casa in qualsiasi momento, a qualsiasi ora e da qualsiasi parte.

L’impianto della telecamera posta di fronte alla porta di casa può riprendere solo lo spazio privato e non tutto il pianerottolo. 

Le funzioni dello spioncino elettronico -  I modelli più avanzati di spioncini elettronici sono addirittura in grado di: fornire una visuale completa della parte esterna della casa grazie ad una telecamera dotata di obiettivo grandangolare; impedire di guardare l'interno dell'appartamento dall'esterno della porta attraverso lo spioncino, cosa che, volendo, c'è chi riesce a fare facilmente con il modello tradizionale; poter controllare al buio chi c'è dietro la porta di casa, grazie alla tecnologia ad infrarossi; avere la possibilità di scattare delle foto o di fare dei video se c'è dall'altra parte una faccia poco convincente; essere avvisati quando arriva qualcuno davanti alla porta di casa grazie al sensore di movimento.

Le regole del Garante - Secondo il Garante, due sono gli elementi da tenere in considerazione per capire quando si può oltrepassare il limite della legalità. Il primo si riferisce al modo in cui viene usato lo spioncino elettronico. A priori, osserva l'Authority, non c'è alcuna differenza tra lo spioncino tradizionale e quello digitale: entrambi consentono di vedere chi c'è dall'altro lato della porta ed è legittimo consentire a chi si trova a casa sua di sapere a chi sta per aprire l'ingresso del suo appartamento. Il rischio di violazione, quindi. si trova non tanto nel poter vedere ma in quello che si può vedere. Secondo l'Authority, infatti, lo spioncino elettronico non deve superare l'angolo visuale dell'occhio umano.

La tecnologia, insomma, non deve consentire di allargare questa angolatura o di avvicinare l'immagine in un modo in cui, per natura, l'occhio di una persona non riuscirebbe a fare.Se ne deduce che chi passa sul pianerottolo di un condominio davanti ad una porta dotata di spioncino elettronico non deve essere osservato a lungo o ripreso. Soprattutto se il soggetto in questione è il vicino che abita di fronte, più facilmente spiabile rispetto agli altri.

Il trattamento dei dati raccolti -  Il secondo aspetto su cui richiama l'attenzione il Garante della privacy è quello relativo al trattamento dei dati raccolti dalla telecamera inserita nello spioncino. Secondo il Gdpr, infatti, per parlarsi di “trattamento” di cui all'articolo 4 Regolamento Ue 16/679, occorre fare riferimento a "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali".Da ciò si deduce che laddove si volesse utilizzare questo dispositivo come strumento di protezione e di sicurezza, si deve tenere conto del fatto che osservare e registrare senza un motivo giustificato i movimenti di chi si trova all'esterno dell'appartamento può ledere il diritto alla privacy di quel soggetto.

Il reato di interferenza nella vita privata

Inquadrare e registrare senza motivo la porta d'ingresso del vicino può portare il curioso a rischiare di dover rispondere del reato di interferenza illecita nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.Vero è poi che l'uso privato e personale dello strumento di controllo fa sì che l'installazione dello spioncino digitale non ha bisogno dell'approvazione dell'assemblea del condominio o del vicino di fronte. Ciò non toglie però che deve ritenersi necessario il rispetto della privacy di chi transita sul pianerottolo, evitando di riprendere registrando i volti delle persone ed attenendosi anche alle regole della videosorveglianza che limitano le riprese di aree comuni o di pubblico transito per uso personale.

Chi registra deve essere presente -  Inoltre, un principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, afferma che è lecito registrare un'azione o una conversazione all'insaputa dei presenti solo a condizione che chi registra è presente in quello stesso istante. La registrazione mediante lo spioncino, al contrario, consentirebbe al proprietario di avere un occhio puntato sul proprio pianerottolo anche in propria assenza.Secondo le Linee Guida 3/2019, la Faq 10 del 2020 del Garante sul tema, il principio generale da seguire è, quindi, quanto già riportato nel Vademecum "Il Condominio e le privacy" del 10 ottobre 2013 , secondo cui: "Quando l'installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy".

Lo spazio che si può riprendere è solo quello privato - Pertanto "non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello ma è necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo".

Sul punto, infine, occorre anche ricordare la posizione della Corte di giustizia europea, che con la sentenza dell'11 dicembre 2014, causa C-212/13 ha chiarito come le riprese con la telecamera di famiglia consistono in un trattamento di dati personali in quanto la registrazione dell'immagine di una persona permette di identificarla e si tratta di un trattamento automatizzato; né tale trattamento di dati è considerabile come impiego effettuato da persone fisiche per soli scopi personali o domestici - caratteristica per cui sarebbe escluso dall'applicazione della normativa sulla privacy - in quanto la videosorveglianza si estende allo spazio pubblico, oltre l'ambito privato della persona che tratta i dati.

Articolo di Carlo Pikler (Fonte: Il Sole 24 Ore del 6 luglio 2022)


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.org



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