mercoledì, 24 aprile 2024

W la Privacy

W la Privacy

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, non è reato se intende prevenire il comportamento infedele del lavoratore

08/02/2021

ROMA - Il datore di lavoro che installi impianti di videosorveglianza, senza un previo accordo sindacale, al fine di prevenire possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, non commette un reato.

Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 3255/21. Alla base della pronuncia è una questione nella quale era intervenuto il Tribunale di Viterbo, che aveva dichiarato un soggetto colpevole di cui agli articoli 4, primo e secondo comma e 38 della legge 300/1970, comminandogli la pena di 200 euro di ammenda, previa la concessione delle attenuanti generiche.

In base a quanto ricostruito dal Tribunale, l'imputato, titolare di una ditta che svolge attività di commercio al dettaglio, aveva installato impianti di videosorveglianza all'interno dell'azienda, per il controllo a distanza dei dipendenti. Non aveva però chiesto l'accordo con le rappresentanze sindacali o con l'Ispettorato del lavoro.

Contro la sentenza del Tribunale il titolare dell'impresa ha proposto appello, facendo presente che gli impianti non erano lesivi della libertà e dignità dei lavoratori e che erano stati installati a tutela del patrimonio aziendale. Il punto da chiarire - precisano i Supremi giudici – è l'utilizzabilità come prova nel processo penale dei risultati delle videoriprese effettuate sul luogo di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, in assenza di previo accordo con le rappresentanze sindacali e di previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Secondo un orientamento piuttosto consolidato - viene precisato dai giudici -  possono essere uilizzate nel processo penale, anche se l'imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro dal datore di lavoro medesimo, per esercitare un controllo a tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori.

Le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono infatti i cosiddetti "controlli difensivi" del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.  

La decisione oggetto di ricorso non ha però chiarito se l'installazione del sistema di videosorveglianza rilevato fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, né se l'utilizzo dell'impianto comportasse un controllo non occasionale sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o dovesse rimanere "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite dei dipendenti stessi.

 

(Fonte: Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2021)

 


maggiori informazioni su:
www.fedeprivacy.org



Tutte le news