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W la Privacy

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Condominio, videosorveglianza non solo come extrema ratio

21/12/2020

MILANO - Sempre molto attuale e dibattuto, il tema della videosorveglianza in condominio è stato oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che delinea principi importanti proprio sulla questione.

L'avvocato del Foro Domenico Battaglia, privacy officer, delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano, ha scritto un interessante articolo a commento di questa sentenza. Lo riportiamo integralmente.

Il fatto 

Il sig. T.K., cittadino rumeno, risiede in un appartamento, di sua proprietà, situato in un Condominio. A seguito di una serie di atti vandalici l’associazione dei comproprietari decideva di installare telecamere di sorveglianza nelle parti comuni degli immobili. Il ricorrente, paventando la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata, non concedeva il permesso e vista approvare ugualmente la delibera, la impugnava fino a giungere innanzi ai Giudici di Lussemburgo.

La decisione - La sentenza è stata pronunciata ratione temporis ai sensi della Direttiva 95/46/CE. Sebbene oggi detta Direttiva sia stata abrogata e sostituita dal GDPR, la sentenza conserva intatta la propria attualità per la sostanziale trasfusione dell’argomentato articolo 7 della Direttiva nell’art. 6 del GDPR. Il testo della sentenza, riferito all’art. 7 della Direttiva 95/46/CE, va letto come riferito, a tutti gli effetti, all’odierno art. 6 del GDPR.

Questa norma, come è noto, è la chiave di volta del diritto sostanziale alla privacy, sancendo in modo tassativo le basi giuridiche per il trattamento lecito dei dati personali (per usare le parole della sentenza, esso “stabilisce un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali un trattamento di dati personali può essere considerato lecito […] ne consegue che, per poter essere considerato legittimo, un trattamento di dati personali deve rientrare in uno dei sei casi previsti dall’articolo 7 della direttiva 95/46.”).

Nello specifico, così illustra la Corte: “L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 prevede tre condizioni cumulative affinché un trattamento di dati personali sia lecito, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse da parte del responsabile [Titolare] del trattamento oppure da parte del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e, in terzo luogo, l’esigenza che i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla protezione dei dati non prevalgano sul legittimo interesse perseguito”.

La Corte riscontra la sussistenza di tutte e tre le condizioni nel caso di specie. La prima veniva soddisfatta individuando il legittimo interesse del Titolare nella tutela dei beni comuni, della salute e della vita dei comproprietari; la seconda, rilevando come i proprietari avevano provato nel tempo altri rimedi meno invasivi (citofono, carta magnetica per controllare l’accesso agli stabili), pervenendo quindi alla conclusione che l’installazione del sistema di videosorveglianza fosse nLecessaria, a mò di ultima ratio; la terza, valutando corretto il bilanciamento effettuato nel concreto tra i diritti in gioco dei diversi soggetti.

Il commento 

Il considerando n. 4 GDPR indica che “ll diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.

Ecco perché, quando è il legittimo interesse a fondare il trattamento dei dati personali, il trattamento dev’essere necessario per il perseguimento della finalità desiderata e, comunque, proporzionato rispetto agli altri diritti fondamentali parzialmente compromessi.

In merito all’installazione di un impianto di sorveglianza condominiale, nell’analizzare il rischio, i Titolari dovranno dare atto di aver valutato come necessario il trattamento tramite videosorveglianza, magari riferendosi a precedenti furti proprio a dimostrazione di un pericolo assolutamente concreto. Ancora, si potrebbe forse dare atto dell’utilizzo di altri dispostivi di sicurezza, se gli stessi si siano già dimostrati inadatti per la tutela del patrimonio oppure si potrebbe dare atto di furti nella stessa zona o, se pertinente, nello stesso Comune. Insomma, andrà data concreta evidenza documentale di questa attenta analisi del profilo di necessità di tale trattamento in riferimento alle legittime finalità.

Ci si è chiesti se prima di poter considerare necessario un impianto di videosorveglianza di debbano installare, senza successo, sistemi di protezione del patrimonio meno invasivi. Come indicato dalla stessa Corte, è sempre il Titolare a dover effettuare il giudizio di proporzionalità, effettuando un valutazione in concreto, dandone concreta evidenza documentale ed ovviamente assumendosene la responsabilità.

Fatta questa scontata premessa metodologica, qualora si opti sin dall’inizio per installazione di un impianto di videosorveglianza, senza prima aver implementato misure invasive è bene che il Titolare dia evidenza documentale dei propri fondati e motivati dubbi già in sede di analisi del rischio e prima che il trattamento abbia inizio.

Dovrà, in pratica, illustrare e spiegare le ragioni per cui misure meno invasive siano da ritenersi in astratto inidonee a tutelare i diritti fondamentali suoi o di terzi. Solo una tale documentata analisi permetterà al Titolare di avvalorare la propria scelta, dando evidenza di aver analizzato i profili di necessità e proporzionalità del trattamento.

Quindi, videosorveglianza non solo come extrema ratio, purché la scelta sia documentata e ben motivata.

 

 


maggiori informazioni su:
www.fedeprivacy.org



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