La videosorveglianza privata è uno dei temi centrali nel dibattito sulla protezione dei dati personali. E' in particolare sempre più attenzionata la questione che riguarda l’installazione di telecamere da parte dei soggetti privati sia nelle aree condominiali sia nelle aree di pubblica via.
Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso il 6 giugno 2024, ha esaminato la questione delle telecamere installate da soggetti privati che inquadrano, con il proprio raggio d’azione, anche spazi esterni. Nel provvedimento si determinano in maniera molto esaustiva le condizioni che ne giustificano l’uso.
La vicenda - Esaminando il caso di cui si tratta, questo nasce dall’installazione di un privato di 4 telecamere per monitorare sia l’abitazione, sia l’area di pertinenza della stessa, nonché la parte di strada pubblica che dava accesso all’abitazione. Tale installazione veniva contestata dal vicino in quanto ritenuta lesiva del diritto alla riservatezza di questi.
Nel provvedimento si legge che il Regolamento Ue 2016/679, al considerando numero 18 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), chiarisce che le riprese effettuate per fini esclusivamente personali o domestici non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento. Tuttavia, se queste riprese si estendono oltre le aree strettamente private, includendo spazi comuni o pubblici, il trattamento diventa soggetto alle regole del Gdpr.
Il rispetto del Gdpr - La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza dell’11 dicembre 2014 (causa C-212/13), ha ulteriormente chiarito che le riprese estese a spazi pubblici non rientrano nelle eccezioni previste per le attività personali o domestiche e, pertanto, devono rispettare tutte le disposizioni del Gdpr. Questo significa che, in assenza di un rischio effettivo e proporzionato, la sorveglianza di aree pubbliche o comuni da parte di privati è illegittima.
Stabilito quindi che, nel caso in specie, deve ritenersi applicabile la normativa privacy, il provvedimento evidenzia come si possano interpretare le Linee Guida 3/2019 del Comitato europeo per protezione dei dati personali (Edpb) nel senso di determinare come, in presenza di un rischio effettivo e documentato, quali atti vandalici o minacce reali, è possibile estendere l’angolo di ripresa delle telecamere oltre la sfera privata. Tuttavia, tali riprese devono essere giustificate, proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire la sicurezza. Questo è un aspetto essenziale del principio di minimizzazione dei dati, sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Gdpr, secondo cui i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati alle finalità specifiche per cui vengono trattati.
Le condizioni che giustificano l’installazione - Nel caso trattato, le telecamere erano state installate a seguito di atti vandalici e minacce con violenze nei confronti di una signora (la madre del proprietario), il tutto documentato da denunce.
Si è quindi ritenuto potersi considerare effettiva la base giuridica della tutela del patrimonio e dell’incolumità delle persone, e dirsi giustificata la ripresa di aree non prettamente adiacenti a quelle private (strada di pubblico transito limitrofa all’abitazione). Tuttavia, il Garante ha comunque sanzionato il titolare del trattamento in quanto la conservazione delle immagini superava termini i previsti dal Gdpr, violandosi così il principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) Gdpr), che impone di conservare i dati personali solo per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre i 7 giorni.
L’obbligo di apporre cartelli informativi - Un altro aspetto rilevante che si trova nel provvedimento è quello di attenzionare l’obbligo di apporre l’informativa di I livello (cartellonistica) nelle aree videosorvegliate, prima dell’accesso alle stesse e in un punto che sia visibile anche di notte. L’articolo 13 del Gdpr richiede che gli interessati siano informati sulla presenza delle telecamere e sui dettagli relativi al trattamento dei dati, come le finalità del trattamento, la durata della conservazione delle immagini e i riferimenti del titolare del trattamento. Il provvedimento numero 244 dell’8 giugno 2023 ha evidenziato come la mancanza di cartelli informativi adeguati rappresenti una violazione del Gdpr, portando a sanzioni per il titolare del trattamento.
Il rischio reale e documentato - In conclusione, il privato può installare telecamere che riprendono anche aree pubbliche solo in presenza di un rischio reale e documentato, penalmente rilevante e denunciato in precedenza alle forze dell’ordine. In questi casi, il trattamento deve rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione, garantendo che le riprese siano limitate alle finalità di sicurezza e che le immagini siano conservate solo per il tempo necessario. Quella che emerge dal provvedimento è un’apertura importante da parte del Garante, che va a ridimensionare il divieto espresso nelle FAQ 2020, secondo cui, alla FAQ 10, sarebbe vietato per il privato riprendere aree o spazi comuni.
Articolo di Carlo Pikler, Centro Studi Privacy and Legal Advice. Coordinatore del Gruppo di Lavoro Federprivacy sulla protezione dei dati personali nelle amministrazioni condominial
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