Non basta invocare la riservatezza degli utenti per far spostare un varco elettronico installato dal comune a presidio di un'area pedonale, specialmente se la richiesta è tardiva e viene classificata come una semplice segnalazione con funzioni sollecitatorie. Lo ha evidenziato il Tar Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 15818 del 25 ottobre 2023.
Un comune laziale ha istituito una zona pedonale posizionando una telecamera a pochi metri dall'ingresso di una struttura ricettiva gestita dalla diocesi. A distanza di qualche anno l'istituto religioso ha richiesto lo spostamento del controllore elettronico degli accessi a tutela della riservatezza degli ospiti.
Contro il silenzio del comune, la diocesi ha proposto senza successo censure al collegio. Seppure l'intenzione del ricorrente era quella di formalizzare l'avvio di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, la censura risulta irricevibile.
Salvo particolari eccezioni infatti l'autotutela non è mai doverosa, trattandosi di una denuncia con funzioni sollecitatorie. Se l'interessato voleva spostare la telecamera doveva impugnare tempestivamente i provvedimenti istitutivi dell'area pedonale, conclude il Tar.
Articolo di Stefano Manzelli, Consulente enti locali e forze dell’ordine.
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