Tra i principi privacy, quello di pertinenza e non eccedenza nella videosorveglianza trova una particolare declinazione con riferimento all’angolo di visuale delle telecamere. Diversi sono i provvedimenti dell’Autorità Garante sul punto (vedi a titolo esemplificativo il recente Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 – doc. web n.9746047).
Quello dell’angolo di visuale e della pertinenza dei luoghi ripresi dalle telecamere è, però, un principio che devono rispettare anche i privati quando decidono di installare impianti di videosorveglianza più o meno complessi nelle proprie abitazioni.
Come noto, l’installazione di sistemi di Videosorveglianza in ambito privato è sottratta alla disciplina sulla protezione dei dati personali, trattandosi di trattamenti di dati personali per finalità esclusivamente personale. Lo stesso Provvedimento Generale in tema di Videosorveglianza precisa come l´installazione di sistemi audiovisivi da parte di persone fisiche per fini esclusivamente personali non veda l’applicazione della disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679 qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l´adozione di cautele a tutela dei terzi (Paragrafo 6.1. Provv. 08.04.2010).
Marco Soffientini - Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy - prosegue quenta importante analisi nel suo articolo.
(Fonte immagine: www.anci.it)
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