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Controllo accessi biometrico: prescrizioni da rispettare - parte 5

15/01/2021

MILANO - Controllare gli accessi attraverso le tecnologie biometriche si può, ma solo se si rispettano determinate prescrizioni. A dettare legge, oltre al GDPR, è uno specifico provvedimento emesso sei anni or sono dal Garante della privacy.

Impronte digitali e topografia della mano sono le caratteristiche fisiche più sfruttate e per questo prese di mira dal legislatore nazionale. Che però ci dice tutto (o quasi) su cosa fare per essere in regola con la legge ed evitare incombenze burocratiche. 

L’impiego della biometria nel riconoscimento automatico delle persone è da sempre nel mirino del Garante della privacy. Dei provvedimenti emessi e delle sanzioni comminate in questi anni per un uso non corretto delle tecnologie biometriche si è perso ormai il conto. Per quanto riguarda il controllo elettronico degli accessi fisici, la biometria si può usare ma solo in ambienti riservati, sensibili o ad alto rischio, e rispettando determinate prescrizioni.

L’accesso, in questo caso, non è da confondere con l’ingresso all’azienda o a un reparto in corrispondenza del quale viene rilevato l’orario di entrata (e di uscita) del dipendente per il computo delle ore lavorate. L’impiego della biometria nella rilevazione delle presenze, salvo pochissimi casi espressamente autorizzati, è vietato. Al riguardo, molte imprese e istituzioni (complici i fornitori) ignorano la legge o la interpretano in modo meno restrittivo, salvo poi incappare in contenziosi infiniti e pagare multe salatissime, quando la violazione viene a galla.

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