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Geolocalizzazione: il Ministero precisa quando non serve l’Autorizzazione della DTL o l’accordo sindacale

21/12/2016

ROMA - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la Circolare n. 02 del 07.11.2016 a fornire chiarimenti per quanto attiene all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali,  in merito alla circostanza se le stesse siano da considerarsi strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ai sensi del secondo comma dell’articolo 4  e, come tali, esclusi dalla necessità dell’accordo o di una autorizzazione della D.T.L.

Come noto, l’articolo 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Da una mera interpretazione letterale del dettato normativo si evince un chiaro riferimento a tutti quegli strumenti che costituiscono il mezzo indispensabile per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto. Pertanto - precisa il Ministero - in termini generali si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiuntivo” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Ne consegue, afferma la circolare ministeriale, che in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possano essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Tuttavia, conclude la nota ministeriale che: “solo qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (esempio: uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori a € 1.500.000,00, ecc.) – si possa ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n.300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge”.  

 

(Avv. Marco Soffientini)

 

 

 


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