L’art. 25 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (noto anche come GDPR) individua i principi della privacy by design e by default, la cui osservanza è fondamentale per dimostrare la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
In materia di privacy by design, secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del GDPR, il titolare del trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento che all’atto del trattamento stesso, deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy - prosegue questa interessante analisi nel suo articolo.
Privacy Officer e Consulente della Privacy nel settore Videosorveglianza
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