sabato, 27 luglio 2024

W la Privacy

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Le due tipologie di riservatezza: Giurisprudenza amministrativa e GDPR a confronto

21/03/2023

Una società affidataria presso un centro commerciale nell’avellinese adiva il Comune competente per richiedere la documentazione riguardante la costruzione, l’ampliamento, l’apertura al pubblico e il certificato di agibilità del relativo centro commerciale, motivando la richiesta con il proprio ruolo e per le esigenze di tutela giurisdizionale nei confronti della ditta titolare del complesso. Il diniego dell’Amministrazione Comunale veniva impugnato e il ricorso veniva accolto dal relativo TAR, il quale ordinava al Comune di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta. La ditta soccombente adiva il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato 22 novembre 2022 n. 10277) nel confermare il Giudice regionale, commenta e spiega l’art. 24 co. 7 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso). Essa invero garantisce l’accesso ai documenti amministrativi necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, distinguendo tra le varie tipologie di dati richiesti e “riversandoli” in due macrocategorie. Per i Supremi Giudici “occorre distinguere tra:

 riservatezza "semplice" (categoria in cui rientra proprio la tutela ai dati finanziari ed economici), in ordine alla quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente;

riservatezza "rafforzata", nell'ambito della quale vanno annoverati dati "sensibili" (es. origini razziali e convinzioni politiche e religiose nonché eventuali vicende giudiziarie) e dati "supersensibili" (es. salute e orientamento sessuale), rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango”.

I dati di cui agli articoli 9 (“dati sensibili”) e 10 (“dati giudiziari”) GDPR, nonché quelli di cui all’art. 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. dati “supersensibili”) rientrano quindi per il Giudice Amministrativo nell’alveo della c.d. riservatezza “rafforzata” e richiedono un bilanciamento secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango; per la documentazione rientrante nella riservatezza “semplice”, invece, come nel caso dei dati finanziari ed economici, l’interesse difensivo risulta essere prevalente e il diritto alla riservatezza deve ad esso cedere il passo.

Articolo di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy

(Fonte immagine: www.agendadigitale.eu)


 



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