venerdì, 26 aprile 2024

W la Privacy

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Videosorveglianza privata: non andare oltre le aree di pertinenza

01/03/2022

Il cartello che indica la presenza di un sistema di videosorveglianza contiene le informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali e costituisce il primo livello dell’informativa che deve essere fornita agli interessati, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Sul tema ha di recente rivolto l’attenzione il Garante privacy, che ha anche sintetizzato in un’utile scheda informativa le regole da seguire per l’installazione di un sistema di videosorveglianza privato, così da garantire la tutela della privacy e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che secsolutionforum, l’evento digitale che si svolgerà dal 26 al 29 aprile 2022, intende assistere i professionisti e le imprese della filiera sicurezza promuovendo opportunità di formazione e istruzione anche su questi temi - con videosorveglianza e privacy in primo piano - argomenti trattati e approfonditi da relatori esperti.

L’avvocato Domenico Battaglia - titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy - incentra il testo che segue su un aspetto molto “concreto” della questione, quello delle sanzioni in cui incorre chi non osserva le procedure previste. L’avvocato, molto utilmente, spiega anche in quale modo il soggetto protagonista del caso avrebbe dovuto agire per rispettare queste importanti regole, evitando così la sanzione stessa.


Un recente intervento del Garante privacy 

Il Garante ha sanzionato un Circolo culturale per aver installato telecamere di videosorveglianza, due delle quali inquadravano marciapiede, carreggiata e addirittura la Caserma della Stazione dei Carabinieri prossima alla sede del circolo.

La Stazione dei Carabinieri di Firenze Peretola sollecitava la Polizia Municipale del Comune di Firenze ad effettuare un’ispezione presso un Circolo privato. Effettuato il sopralluogo, veniva accertato che era funzionante un impianto di videosorveglianza non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali. In particolare, le telecamere non erano segnalate da alcun cartello contenente l’informativa e due delle telecamere esterne presentavano un angolo di visuale orientato verso aree non di pertinenza del circolo.

L’Autorità Garante nell’irrogare la sanzione, tra l’altro, richiama il punto 27 delle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Invero, l’Autorità ha ricordato che la necessità di utilizzare la videosorveglianza per proteggere la proprietà di un titolare si arresta ai confini della proprietà stessa. Seppur vi sono casi nei quali potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di proprietà, in tale contesto il titolare del trattamento dovrebbe prendere in considerazione l’impiego di mezzi fisici e tecnici, magari bloccando o oscurando le zone non pertinenti.

Nella specifica vicenda, quindi, il trattamento doveva essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del Circolo. 


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