Secondo quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
L’istanza di autorizzazione all’installazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro – il cui modello è reperibile sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro – deve essere compilata con tutte le informazioni indicate nel modello e deve essere corredata degli allegati richiamati all’interno dello stesso, tenendo conto delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy, docente Ethos Academy prosegue questa trattazione nel suo articolo.
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