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Statuto dei Lavoratori e controlli difensivi in senso stretto: solo ex post!

26/11/2021

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 22-09-2021, n. 25732), affrontando nuovamente la questione della compatibilità dei c.d. “controlli difensivi”, pronuncia un importante principio di diritto.

In seguito all’accertamento della diffusione di un virus informatico nella rete aziendale della Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia si provvedeva all’accesso sul computer di una lavoratrice dal quale risultava che quest’ultima aveva scaricato un file che aveva dato origine al virus che, propagatosi nella rete, aveva causato ingenti danni; da qui il licenziamento della lavoratrice.

Il problema è stabilire se il controlli difensivi siano ormai definitivamente disciplinati dall’articolo 4 dello Statuto, ovvero se abbiano ancora una propria distinta sfera applicativa. 

La Corte ha distinto tra controlli difensivi c.d. “in senso lato”, ovvero controlli sui dipendenti (tutti o gruppi di essi), i quali vanno attuati nell’alveo delle disposizioni del novellato art. 4 dello Statuto dei lavoratori, e controlli difensivi c.d. “in senso stretto”, diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti, anche durante la prestazione lavorativa, i quali si situano all’esterno del perimetro applicativo del detto articolo.

In merito a quest’ultimi, per essere leciti è necessario che tali controlli siano disposti (e i dati raccolti) solo dopo che il datore di lavoro inizi ad avere il fondato sospetto che il lavoratore commetta un illecito, non potendosi raccogliere in anticipo i dati (in violazione dell’articolo 4) per poi provvedere alla disamina degli stessi solo dopo: il controllo ha infatti inizio con la raccolta delle informazioni.

Articolo di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano. Delegato provinciale Federprivacy



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