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Silenzio assenso inapplicabile alla videosorveglianza

27/05/2019

ROMA - Con l’interpello 8.05.2019, n. 3, il Ministero del Lavoro esclude che il silenzio assenso possa essere applicato alla richiesta di autorizzazione all’installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’art. 4, c. 1, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

L'interpello è stato pubblicato in risposta a un quesito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in merito all'applicazione della L. 241/1990 nella parte in cui dispone che il silenzio dell’amministrazione competente (in questo caso, l'Ispettorato del lavoro) equivalga ad accoglimento della domanda. La legge quindi vieta l'iniziativa unilaterale del datore di lavoro.

La formulazione dell’articolo 4 non permette dunque né l'installazione e neppure l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza in assenza di un atto espresso di autorizzazione, al quale è possibile giungere tramite due strade alternative: Accordo in sede sindacale; autorizzazione amministrativa.

L'interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza, che reputa "inderogabile" l'autorizzazione anche in relazione agli aspetti penali (Cass. pen. 22148/2017; Cass. pen. 51897/2016; Cass. civ. 1490/1986) conseguenti all'inosservanza della norma.

(Fonte: www.ratio.it)



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