È noto che dal 16 ottobre 2024 è in vigore la nuova normativa Network and Information Security (NIS2). Tale normativa prevede obblighi e adempimenti in capo ai soggetti interessati, per garantire l’aumento del livello di sicurezza informatica del Paese.
Cosa devono fare le aziende?
Andiamo per step.
1° Step - In via preliminare, sarebbe necessario procedere alla verifica dell’ambito di applicazione, in base agli artt. 3 e 6 del Dlgs. n. 138/2024 (decreto Nis) e agli allegati I-IV al medesimo, mirata ad appurare se l’Ente o l’azienda rientrano tra i soggetti ai quali si applica la normativa in questione.
Può essere utile, a tal fine, consultare il documento FAQ-1.5_Dettagli-Ambiti-di-applicazione, pubblicato sul sito ACN (www.acn.gov.it).
In caso di verifica positiva, circa l’applicabilità della NIS 2, sarebbe opportuno approvare una delibera, nella quale si dia atto della operata verifica di applicabilità, con le relative considerazioni e conclusioni.
2° Step - Andrebbe quindi costituito un Team Nis 2, con individuazione di un referente interno al Team e del soggetto delegato a punto di contatto, per le comunicazioni con le autorità competenti.
3° Step - Andrebbero poi approvate, dagli organi di amministrazione, le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, previste dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 138/2024.
4° Step - Andrebbe effettuata un’autovalutazione iniziale, tramite somministrazione di check list di verifica degli adempimenti e obblighi previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 138/2024, che potrebbe avere il contenuto che segue.
Check-list di verifica
Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi hanno:
Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi:
Tali misure:
Tali misure comprendono almeno i seguenti elementi?
5° Step - I soggetti pubblici e privati, a cui si applica il decreto NIS, dal 1° dicembre 2024 e fino al 28 febbraio 2025 devono registrarsi sulla piattaforma digitale esa disponibile dall’ACN.
La mancata registrazione costituisce violazione sanzionabile, con una sanzione amministrativa pecuniaria fino allo 0,1% del fatturato annuo del soggetto tenuto a tale incombenza.
La registrazione è disciplinata dall’art. 7 del decreto NIS e i relativi termini sono previsti dalla determinazione ACN n. 38565 del 26.11.2024.
Adempimento preliminare alla registrazione è costituito dalla designazione del punto di contatto, che in linea generale può essere costituito da un dipendente delegato dal legale rappresentante del soggetto tenuto alla registrazione.
Con tali primi step operativi può avviarsi il percorso di compliance al decreto NIS.
Articolo di Marco Pagliara, Avvocato, DPO e Privacy Officer certificato TÜV Italia, Delegato Federprivacy nella provincia di Foggia.
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