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Telecamere di videosorveglianza in azienda, non vale il silenzio assenso

Telecamere di videosorveglianza in azienda, non vale il silenzio assenso
16/07/2020

ROMA - Non è configurabile l'assenso implicito nel procedimento di autorizzazione amministrativa all'installazione e utilizzo di impianti audiovisivi dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Ha risposto in questo modo il Garante della privacy (nota 8 aprile 2019) a un quesito formulato dal Ministero del lavoro, in relazione a un'istanza di interpello presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in merito alla formazione del silenzio assenso in caso di mancato riscontro, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a una richiesta di autorizzazione amministrativa all'installazione e utilizzo di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Le considerazioni del Garante

Il Garante ha notato che l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori considera esplicitamente illecita (e penalmente sanzionabile) anche la sola installazione (a prescindere dall'utilizzo) di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori in assenza delle previste procedure di garanzia.

In riferimento al procedimento di autorizzazione, la cui conclusione è fissata in 60 giorni (dpcm 22 dicembre 2010, n. 275, tabella B), non è prevista la formazione del silenzio assenso. Il Garante ha inoltre precisato che la procedura autorizzativa pubblica, che deve essere avviata dal datore di lavoro quando sia risultata infruttuosa quella condeterminata con le rappresentanze sindacali, costituisce uno strumento di tutela sostanziale, attraverso il quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, contemperando la richiesta del datore di lavoro con la necessità di preservare le libertà fondamentali e la dignità dei dipendenti, valuta, in concreto, la liceità di quanto richiesto, fornendo al datore di lavoro indicazioni e limitazioni circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tali sistemi potenzialmente idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori.

 

(Fonte: Italia Oggi Sette)

 


maggiori informazioni su:
www.fedeprivacy.org


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