ROMA - Come noto, un principio fondamentale in tema di videosorveglianza è rappresentato dal fatto che gli interessati devono essere sempre informati quando stanno per accedere ad una zona video sorvegliata.
L’informativa - afferma il paragrafo 3.1 del provvedimento generale in tema di videosorveglianza 08.04.2010 - deve essere conforme a quanto stabilito dall’art. 13 del Codice Privacy e può essere resa in forma “minima” (semplificata), indicando il titolare del trattamento e la finalità perseguita e seguendo il fac-simile presente nell’allegato al provvedimento generale (Figura 1, 1 bis), che prevede anche l’ipotesi di privati collegati con le Forze di polizia.
È però auspicabile – prosegue il provvedimento - che il fac-simile rinvii a un testo completo, contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13, comma 1, del Codice Privacy e che sia disponibile senza oneri per gli interessati ed accessibile anche con strumenti informatici (esempio, affissione all’interno del locale commerciale, reti intranet o siti internet, ecc.).
Per leggere l'articolo dell'Avv.Marco Soffientini:
http://www.secsolution.com/articolo.asp?id=387
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