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Videosorveglianza e informativa privacy: i cartelli di avviso

07/01/2017

di Avv. Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordinatore Nazionale Comitato Scientifico Federprivacy; membro dell’Istituto Italiano per la Privacy;membro Comitato di Delibera TUV Italia per lo schema CDP e docente Ethos Academy www.academy.ethosmedia.it

Come noto, un principio fondamentale in tema di videosorveglianza è rappresentato dal fatto che gli interessati devono essere sempre informati quando stanno per accedere ad una zona video sorvegliata. L’informativa - afferma il paragrafo 3.1 del provvedimento generale in tema di videosorveglianza 08.04.2010 - deve essere conforme a quanto stabilito dall’art. 13 del Codice Privacy e può essere resa in forma “minima” (semplificata), indicando il titolare del trattamento e la finalità perseguita e seguendo il fac-simile presente nell’allegato al provvedimento generale (Figura 1, 1 bis), che prevede anche l’ipotesi di privati collegati con le Forze di polizia. È però auspicabile – prosegue il provvedimento - che il fac-simile rinvii a un testo completo, contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13, comma 1, del Codice Privacy e che sia disponibile senza oneri per gli interessati ed accessibile anche con strumenti informatici (esempio, affissione all’interno del locale commerciale, reti intranet o siti internet, ecc.).  

In merito alle caratteristiche, il supporto con l’informativa:

a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati, al fine di informare se le immagini siano solo visionate o anche registrate.

OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA

L’omessa o l’inidonea informativa sono punite, ai sensi dell’articolo 161 del Codice Privacy, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. Le forme maggiormente contestate di inidoneità dell’informativa sono la mancata compilazione del “cartello” con l’indicazione del titolare e della finalità e la sua errata collocazione. Il “cartello” va collocato prima del raggio di azione delle telecamere (Cassazione - Luglio 2016). Quante volte infatti ci accorgiamo della presenza del cartello, che ci avvisa di essere all’interno di un’area videosorvegliata, solo dopo che siamo già sotto gli “occhi” della telecamera? Come visto, si tratta di un profilo normativo disciplinato nello specifico dal provv. 08.04.2010 ed ora anche oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, nella quale i giudici di Piazza Cavour hanno statuito che “l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 aprile – 5 luglio 2016, n. 13663). La decisione degli ermellini trae origine dalla vicenda giudiziaria di una Farmacia Comunale che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza con la quale l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.400,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003). Da un accertamento effettuato nel 2009 dal nucleo N.A.S. dei Carabinieri, era emerso che la farmacia aveva "omesso di informare l'utenza della presenza di una telecamera posizionata all'esterno dell'edificio con videosorveglianza dell'ingresso principale. Detta telecamera costituiva, unitamente ad altre tre (una posizionata all'esterno con controllo dell'ingresso secondario; una con osservazione del locale di dispensazione, ed una ancora con visione del locale ufficio/smistamento farmaci) un sistema di videosorveglianza con immagini riprese in diretta, visibili su un monitor della Farmacia e registrate su hard disk. Nella fattispecie era presente un solo cartello collocato su parete interna della farmacia (non visibile all'esterno). Il Tribunale di Sondrio, che in prima istanza aveva accolto l’opposizione della Farmacia, aveva evidenziato che, agli effetti del comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il Garante aveva adottato in data 29.04.2004 un primo provvedimento a carattere generale riguardo all'attività di videosorveglianza, sostituito successivamente con il provvedimento dell'8.04.2010. Sicché, all'epoca della contestazione, era ancora in vigore il primo provvedimento adottato dal Garante nel 2004, il quale prescriveva che "gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in zona videosorvegliata .... ", mentre solo il provvedimento del 2010 avrebbe prescritto l'onere che l'interessato deve essere "previamente informato" che sta per accedere in una zona sorvegliata. Pertanto, per il giudice del merito, avendo i carabinieri comunque accertato la presenza di avviso di zona videosorvegliata collocato su una parete interna della farmacia, non poteva ravvisarsi violazione delle disposizioni del provvedimento 29.04.2004 del Garante. Il Garante, in sede di ricorso in Cassazione, ha, invece, affermato che la soluzione prescelta dal Tribunale, tale da escludere che prima dell'approvazione del Provvedimento del 2010 l'informazione sulla videosorveglianza dovesse precedere l'accesso nell'area ad essa sottoposta, contrastava in ogni caso con l'art. 13 del Codice della privacy in tema di informativa, secondo il quale "l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto" del trattamento. I giudici di piazza Cavour hanno, quindi, accolto le argomentazioni del Garante esprimendo la massima citata. In conclusione, in sede di installazione di un impianto di videosorveglianza particolare cura e attenzione andrà posta, tra le altre cose, alla corretta collocazione della “cartellonistica” sulla videosorveglianza.

 

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