E’ corretto esporre nella bacheca condominiale informazioni relative alla posizione debitoria di un condomino? La Suprema Corte dice di no.
Un avvocato, destinatario di un decreto ingiuntivo, trovava la sgradita sorpresa di vedere affisso alla bacheca condominiale dello stabile in cui aveva lo studio, quindi liberamente visionabile anche da terzi esterni al Condominio, l’ordine del giorno della convocazione assembleare che avrebbe dovuto discutere del caso.
Nel dare ragione al legale la Corte osserva che il trattamento dei dati personali deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, elementi mancanti nel caso di specie. Sussiste quindi il diritto del condomino al risarcimento dei danni per la lesione della propria reputazione (Cassazione Civile 7 ottobre 2022, n. 29323, Sezione I).
Testo di Domenico Battaglia Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy
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