martedì, 16 aprile 2024

W la Privacy

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Whistleblowing: assenso del Garante privacy al recepimento della direttiva Ue

06/02/2023

Il Garante privacy ha espresso un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing.

Lo schema di decreto riconduce a un unico testo normativo la disciplina che riguarda la  tutela delle persone che segnalano violazioni di norme. Sono incluse tra queste le segnalazioni in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo, sia pubblico sia privato. Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce tutte le indicazioni fornite dall’Autorità al Governo nell’ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo attuale, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza, alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione.

Viene inoltre previsto che il canale di segnalazione debba garantire la più totale riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Come effettuare le segnalazioni

Diverse le modalità con cui effettuare le segnalazioni: in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure infine mediante un incontro diretto.

Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l’ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico.

Tali segnalazioni possono essere conservate per il solo tempo necessario alla loro definizione, in ogni caso per un periodo non superiore ai cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.

 

 


maggiori informazioni su:
www.garanteprivacy.it



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