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Sicurezza antincendio: criteri per la gestione dei luoghi di lavoro

08/10/2021

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Sia questo decreto, sia il decreto controlli del 1 settembre 2021, pubblicato di recente, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998. 

Il Decreto in argomento, previsto dall’articolo 46 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro, definisce i criteri diretti che individuino le misure in grado di evitare l'insorgere di un incendio e di limitarne le conseguenze nel caso in cui esso si verifichi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;  criteri per la gestione delle emergenze; le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Il decreto che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 5 ottobre 2022, è costituito dai seguenti 8 articoli: Campo di applicazione; Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; Informazione e formazione dei lavoratori; Designazione degli addetti al servizio antincendio; Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; Requisiti dei docenti; Disposizioni transitorie e finali; Entrata in vigore.

A quali attività il decreto si applica

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente nei luoghi di lavoro destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Non si applica ai mezzi di trasporto; ai cantieri temporanei o mobili; alle industrie estrattive; ai pescherecci; ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale

 


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