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Cassazione penale: non è “violenza privata” la telecamera di videosorveglianza puntata sulla strada se la finalità è la sicurezza (e se è correttamente segnalata)

23/05/2019

ROMA - Chi installa una telecamera puntata sulla pubblica via deve essere assolto dall’accusa di "violenza privata", anche se la telecamera riprende e registra i vicini nel momento in cui  rincasano, parcheggiano o compiono altre attività.

Non può infatti essere riscontrata lesione della libertà di autodeterminazione, in quanto occorre bilanciare il valore fondamentale della libertà individuale con le esigenze di sicurezza sociale. Per tale ragione, la videosorveglianza su un’area aperta al pubblico può essere considerata legittima quando serve al responsabile del trattamento dei dati a tutelare  beni fondamentali, come la vita o la proprietà privata. La condizione è però quella che la presenza dell’impianto sia regolarmente segnalata tramite gli appositi cartelli.

Questi principi sono stati espressi dalla sentenza 20527/19, pubblicata il 13 maggio 2019 dalla Cassazione penale, in particolare della quinta sezione.

Nel caso in questione, il ricorso degli imputati è stato accolto dopo una doppia condanna in primo e secondo grado con il conseguente annullamento perché il “fatto non sussiste”.

Alcuni proprietari di abitazioni avevano provveduto a installare le telecamere sul muro perimetrale, in quanto esasperati da schiamazzi, auto parcheggiate fuori posto, escrementi di cane lasciati davanti al loro cancello. I video sarebbero stati utilizzati per sporgere denuncia contro i presunti autori di tali molestie, ma queste circostanze non erano state sufficienti a impedire la condanna nei due gradi di merito. I giudici di legittimità hanno pensato in modo diverso, in ragione di un’importante decisione della Corte di giustizia europea.

In base alla sentenza C212/13, infatti, il trattamento di dati personali altrui senza consenso dell’interessato deve ritenersi possibile quando risulta strettamente necessario a realizzare l’interesse del responsabile, quale ad esempio la difesa della proprietà privata. Questo rende lecito ciò che in astratto è illegittimo.

Occorre sottolineare, inoltre, che la violenza privata si configura quando la parte offesa è costretta a tollerare un qualcosa di diverso dai fatti di violenza o minaccia contestati. Se anche potesse essere considerata violenza impropria la ripresa delle immagini, l’installazione dell’impianto centra l’obiettivo - ovvero registrare quanto avviene in strada - senza che vi sia una fase intermedia e distinta di coartazione delle libertà di determinazione per le persone offese.

E' doveroso rilevare che l’uso strumentale dei video, però, può integrare il reato di molestia, che si configura quando l’azione viene percepita dopo che è stata interamente compiuta. E' lecito utilizzare strumenti di videoripresa per proteggere la proprietà, ma non se ne deve mai fare un uso strumentale o, appunto, molesto.

 

(Fonte: https://www.informazione.it/)

 



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