MILANO - Come noto, con il Regolamento UE 2016/679 è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio dell’accountability o di responsabilizzazione, consistente nel dovere del titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di dimostrare che un determinato trattamento è effettuato conformemente al regolamento.
Tra le misure da adottare, un ruolo dominante lo riveste il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento UE 2016/679. Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e dal responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da un’impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
Marco Soffientini e Silvia Mencaroni approfondiscono il tema nell'articolo al seguente link:
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