Qualora vi fosse un sospetto fondato, non violano la privacy le video riprese effettuate per documentare il comportamento disonesto del lavoratore. Lo stabilisce la sentenza n. 79 del 6 maggio 2025: la Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, si è infatti pronunciata sul tema del di licenziamento disciplinare e della utilizzabilità delle prove audiovisive acquisite da soggetti terzi.
Il procedimento riguardava un lavoratore impiegato come presidiante presso un centro di selezione rifiuti.
Un comportamento non regolare
Una società investigativa privata incaricata da una società appaltante aveva effettuato video riprese nell’impianto, documentando modifiche non autorizzate ai risultati delle operazioni di pesatura dei rifiuti, in cui il lavoratore veniva ritenuto coinvolto per non aver segnalato tali irregolarità, contribuendo inoltre al riversamento nel sistema informatico di dati non conformi.
La Corte territoriale aveva ritenuto ammissibili le riprese del lavoratore realizzate da un soggetto terzo come prova documentale in giudizio.
Tali controlli non sono stati considerati un controllo a distanza disciplinato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ma strumenti di tutela del patrimonio aziendale legittimamente utilizzabili. La pronuncia richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 25732/2021 e n. 27732/2021) in materia di controlli difensivi basati su fondato sospetto di illecito.
Anche se non emergeva una stabile compartecipazione alle attività illecite poste in essere dai colleghi, le prove raccolte indicano almeno un atteggiamento di favoreggiamento da parte del lavoratore, che consisteva nella mancata segnalazione delle irregolarità e nell’omertà rispetto agli effetti pregiudizievoli di tali comportamenti. L'atteggiamento disonesto è stato considerato una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, con un impatto negativo sul rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. Per questa ragione il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto proporzionato e conforme alla normativa.
La presunta violazione della normativa privacy
La Corte ha considerato altresì inammissibile l’eccezione sollevata dal lavoratore riguardo alla presunta violazione della normativa sulla privacy, in quanto non sollevata nel primo grado di giudizio. Nel bilanciamento degli interessi, in ogni caso, è stata riconosciuta la prevalenza della tutela del patrimonio aziendale.
La sentenza conferma la possibilità di utilizzare in sede giudiziale le video riprese effettuate da soggetti terzi, a condizione che vi sia un fondato sospetto di comportamenti illeciti da parte dei lavoratori.
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