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Bonus Sicurezza, novità per l'agevolazione nel 2025

Bonus Sicurezza, novità per l'agevolazione nel 2025
23/01/2025

Anche nel 2025 sono previste alcune agevolazioni per chi desidera garantire alla propria abitazione una maggiore sicurezza. Tra queste vi è il Bonus sicurezza, un'agevolazione che può essere utilizzata sia per interventi su edifici residenziali sia su immobili strumentali. Il Bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2025 ed è cumulabile con altre detrazioni fiscali, come il bonus ristrutturazioni o il bonus mobili, a condizione che le spese siano separate e riferite a interventi distinti.

In riferimento ai dispositivi ammessi, non vi sono modifiche rispetto al 2024. Il sito dell'Agenzia delle Entrate elencava tutti gli interventi ammessi per usufruire della detrazione Irpef, fra cui rientrano la sostituzione o la nuova installazione di citofoni, videocitofoni e telecamere di sicurezza. Chi lo richiede, deve sapere che non è necessario avviare dei lavori di ristrutturazione edilizia

Le novità 

Vi è però una novità sostanziale rispetto allo scorso anno e riguarda gli importi: per il 2025 la detrazione fiscale Irpef ammessa è del 36%, da ripartire in 10 quote annuali con un importo massimo di 48 mila euro. Le cifre del 2025 sono quindi state riviste al ribasso rispetto all'anno precedente: le spese erano detraibili dall’Irpef nella misura del 50% ed entro il limite di 96 mila euro.

Per usufruire del bonus è importante fare attenzione alle spese di acquisto e manodopera, che devono essere pagate con bonifico bancario o postale parlante. E' inoltre necessario inserire questi specifici dati: 

  • La causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • Il codice fiscale di chi beneficia della detrazione
  • Il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
  • Il numero e la data della fattura 
  • La denuncia nel modello 730

Occorre anche conservare fatture, ricevute fiscali e ricevute dei bonifici per l'effettiva dichiarazione del bonus, che avviene nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche, in cui si può effettivamente ottenere la detrazione ripartita in dieci anni. Devono anche essere evidenziati i dati catastali dell'immobile dove è avvenuto il lavoro, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Gli interventi ammessi 

Rientrano nel bonus sicurezza:

  • Sistemi di allarme e antifurto: dispositivi elettronici che rilevano intrusioni
  • Videocamere di sorveglianza: telecamere interne ed esterne per monitorare l’immobile
  • Porte blindate di classe 4 o superiori
  • Inferriate e sistemi di protezione passiva, come grate alle finestre, inferriate o persiane metalliche
  • Vetri antisfondamento
  • Videocitofoni e  spioncini elettronici
  • Recinzioni e cancelli di sicurezza
  • Casseforti a muro.

Chi può fare richiesta

A prescindere dalla residenza, possono richiedere il Bonus Sicurezza tutti i contribuenti soggetti all’Irpef. Possono beneficiarne anche i proprietari di immobili, titolari di diritti reali di godimento, inquilini, comodatari, soci di cooperative o società semplici, e gli imprenditori individuali, purché gli immobili non siano beni strumentali o merce. Sono inlcusi anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano sostenuto le spese e risultino intestatari dei bonifici e delle fatture.

La scadenza dell'agevolazione 

Le attuali condizioni hanno validità fino al 31 dicembre 2025. Come ogni incentivo fiscale, il bonus deve essere richiesto in modo corretto, al fine di evitare di perderlo. L’ultima data utile per beneficiare della detrazione è quella in cui verrà effettuato il pagamento.

Il Bonus sicurezza può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali, come il bonus ristrutturazioni o il bonus mobili, purché le spese siano chiaramente documentate e riferite a interventi diversi

I centri di vigilanza privati

Per concludere, un chiarimento importante va dato circa l’installazione di fotocamere o in genere impianti di videosorveglianza collegati a centri di vigilanza privati. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel bonus non rientra il canone pagato all’istituto di vigilanza. In tal caso sarà quindi necessario considerare separatamente i costi per i controlli da parte di questi centri.


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