Approvato in via definitiva lo scorso maggio dal Consiglio europeo, il Regolamento Ue 2024/1689, noto “AI Act” (Artificial Intelligence Act) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 luglio 2024.
Si tratta del primo provvedimento legislativo al mondo teso a regolare in maniera orizzontale gli utilizzi dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di istituire un quadro giuridico atto a garantire un'intelligenza artificiale antropocentrica, tutelando i diritti fondamentali degli individui dai potenziali effetti pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo dell'IA, ma al tempo stesso promuovendo un contesto di fiducia nei consumatori, così da favorire la diffusione di questi sistemi e prevedendo alcuni istituti per facilitarne l'implementazione.
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale stabilisce quanto segue:
L’entrata in vigore del regolamento UE 2024/1689 avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2026, seguendo un cronoprogramma per l’operatività e per la regolarizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale già in uso.
I tempi di applicazione
A parte alcune eccezioni, il regolamento si applicherà dopo 24 mesi dall’entrata in vigore, ma prevede una scaletta progressiva di inizio di operatività per i singoli capi dello stesso. La prima fase è collocata decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore. La seconda fase è collocata decorsi 12 mesi. La terza fase è collocata decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore e segna l’entrata a regime nella sua integralità dell’AI Act.
Nel dettaglio, lo scaglionamento delle tempistiche per l’acquisizione della piena efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento è il seguente:
I capi I e II (definizioni e pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
Il capo III, sezione 4 (autorità di notifica designate dagli stati membri), il capo V (modelli di AI per finalità generali), il capo VII (banca dati UE per i sistemi ad alto rischio), il capo XII (sanzioni) e l’art. 78 (riservatezza dei dati trattati in conformità al regolamento) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell’art. 101 (Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali);
L’art. 6, paragrafo 1 (classificazione dei sistemi ad alto rischio), e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.
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