Le telecamere termiche sono strumenti che, tramite la termografia a infrarossi, consentono di rilevare la temperatura di tutto ciò che si trova nel loro raggio di azione. Singolarmente considerate, le telecamere termiche non permettono di visualizzare i tratti somatici, né di raccogliere ulteriori informazioni che rendano identificabile il soggetto inquadrato da tali strumenti. È quindi possibile affermare che l’uso di tali strumenti non rilevi in termini di trattamento di dati personali?
Capire se l’impiego di telecamere termiche comporti o meno un trattamento di dati personali risulta essere di fondamentale importanza perché solo nel caso di risposta positiva a tale interrogativo si rende necessario operare nel rispetto dei principi e degli obblighi stabiliti dalla normativa privacy.
Il dato personale, in base alla definizione contenuta nell’art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Le telecamere termiche, tramite la termografia a infrarossi, consentono di rilevare la temperatura di chi si trova nel raggio di azione, mostrandone la sagoma e i movimenti. Diversamente da quanto avviene nel caso di impiego di telecamere ottiche, le telecamere termiche, singolarmente considerate, non permettono di visualizzare i tratti somatici, né di raccogliere ulteriori informazioni che rendano identificabile il soggetto inquadrato da tali strumenti.
Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e Privacy e Docente Ethos Academy - approfondisce questa analisi nel suo articolo.
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