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Le Linee Guida europee sul Riconoscimento Facciale

25/05/2021

di Marco Soffientini - Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy

A metà Febbraio 2021 il Consiglio d’Europa ha rilasciato, tramite il Comitato della Convenzione 108, le  linee “di indirizzo” per i governi, i legislatori, i fornitori e le imprese interessati dalla tecnologia del riconoscimento facciale. Le recenti novità introdotte sul riconoscimento facciale testimoniano la costante crescita di un settore in forte espansione:  l’intelligenza artificiale - in inglese A.I. (Artificial Intelligence).

Se pensiamo alla storia di questo settore della scienza, ci rendiamo conto che è grazie all’evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio che per esso è sorta una nuova era. Si inizia a parlare di intelligenza artificiale nel 1943 con  Warren McCulloch e Walter Pitt che presentarono il primo neurone artificiale, cui seguì poi nel 1949 il libro di Donald Olding Hebb, psicologo canadese grazie al quale vennero analizzati in dettaglio i collegamenti tra i neuroni artificiali ed i modelli complessi del cervello umano. Le prime “reti neurali”  arrivarono  verso la fine degli anni ’50 e l’interesse  crebbe grazie  al giovane Alan Turing, che già nel 1950 cercava di spiegare come un computer possa comportarsi come un essere umano. Con il matematico statunitense John McCarthy (nel 1956) viene coniato anche il  termine “Artificial Intelligence”  in occasione  del  “lancio” dei primi linguaggi di programmazione (Lisp nel 1958 e Prolog nel 1973) specifici per l’AI. E’ con gli anni ’90, grazie all’introduzione delle GPU (Graphics Processing Unit) in grado di svolgere processi complessi molto più rapidamente e con performance migliori rispetto alle CPU e all’evoluzione degli ultimi anni, con lo sviluppo dei chip neuromorfici che si è aperta la strada alla emulazione delle funzioni sensoriali e cognitive del cervello umano. 

AI, TVCC e face recogntion

L’applicazione alla videosorveglianza degli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale ha consentito di aumentare i livelli di security, soprattutto in ambito pubblico, attraverso lo sviluppo di specifici algoritmi di face recognition. Naturalmente tutto questo ha comportato anche nuove sfide in tema di riservatezza e protezione dei dati personali, al punto che il Comitato sulla protezione dei dati (T-PD), istituito dall’articolo 18 della Convenzione 108/1981,  ha rilasciato in data 28 gennaio 2021 le: “Guidelines on Facial Recognition T-PD(2020)03rev4”. 

Dati particolari

Quando si parla di nuove sfide del riconoscimento facciale si fa riferimento non tanto al “trattamento di immagini” (profilo comune a ogni tipo di sistema di videosorveglianza), quanto al fatto che quelle immagini rappresentano “dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica” attratti nella categoria dei dati particolari (art. 9 RGPD). La delicatezza del tema è provata dall’intervento del Comitato sulla protezione dei dati (T-PD) della Convenzione 108. Come noto, la convenzione 108 del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Strasburgo del 1981) è l’unico strumento sulla protezione dei dati vincolante a livello internazionale. Nel 2019, in seno al Consiglio d’Europa, è stato firmato il Protocollo emendativo della Convenzione 108, che ha dato vita alla cd. Convenzione 108+.

Nel settore privato

Le linee guida sul riconoscimento facciale del Comitato sulla protezione dei dati (T-PD) prendono in esame l’utilizzo delle tecnologie di face recognition sia nel settore pubblico che in quello privato. Con riferimento al primo auspicano un intervento legislativo che definisca le regole di ingaggio di questa tecnologia, che non può ovviamente fondarsi sul consenso. Al contrario, l’utilizzo delle tecniche di riconoscimento facciale nel settore privato, ad eccezione di casi particolari, deve fondarsi sul consenso esplicito, informato e libero degli interessati i cui dati biometrici sono trattati. Inoltre, i titolari che utilizzano sistemi di riconoscimento facciale dovranno garantire che questi sistemi non abbiano alcun impatto nei confronti di coloro che ne vengono  involontariamente in contatto.

Nel pubblico

Le linee guida forniscono, inoltre, una serie di misure tecniche e organizzative indirizzate a governi, ricercatori,  produttori, fornitori di servizi e in generale a tutti i titolari del trattamento che utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale affinché venga gestito il c.d. rischio inerente il trattamento e cioè gli impatti negativi sui diritti, libertà fondamentali e dignità degli interessati. Le linee guida rimarcano la necessità di definire i tempi di conservazione dei dati (data life duration), in quanto un sistema di riconoscimento facciale necessita di un aggiornamento periodico delle immagini dei volti da riconoscere affinché l’algoritmo di face recognition utilizzato lavori al meglio e si possano ridurre errori di falsi positivi o negativi. Infine, analogamente a quanto contiene il regolamento UE 679/2016, richiamano la necessità di condurre adeguate valutazioni di impatto ai fini del principio di responsabilizzazione (accountability).

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato. 

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