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Controllo accessi e sicurezza sul lavoro

14/03/2018

della Redazione

Numerose, e di notevole efficacia, sono le misure offerte da un sistema elettronico di controllo accessi atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Specie quando le persone possono essere esposte a rischi elevati: agenti fisici, sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, atmosfere esplosive. Il decreto legislativo 81/2008 tratta ampiamente questa tipologia di rischi e stabilisce le misure da adottare per eliminare o contenere i danni. Ne avevamo già parlato nel numero 47/2017 di a&s Italy: oggi vediamo, in sintesi, dove e come il controllo elettronico degli accessi può dare una mano concreta al datore di lavoro (e permettergli di rispettare la legge).

Il d. lgs. 81/2008, tra le misure generali da adottare in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, indica “la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o possono essere, esposti a rischio” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. g), la programmazione delle misure ritenute opportune per “garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. t) e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori (Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. u). Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività, prescrive la legge, devono prendere misure appropriate “affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1. lett. e), adottare misure “per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1 lett. h), nonché “ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1 lett. t), “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1 lett. z). Quando si parla di prendere misure appropriate affinché soltanto alcuni lavoratori possano accedere a determinate aree a rischio, si fa riferimento soprattutto a cinque tipologie di esposizione: agenti fisici, sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, atmosfere esplosive (All. XI). In questi e in altri casi il controllo elettronico degli accessi può essere di valido aiuto.

ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO

L’esposizione agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima ecc.) è riscontrabile in moltissime attività. A questo proposito, il d. lgs. 81/2008 precisa che è compito del datore di lavoro valutare “tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” (Tit. VIII Capo I Art. 181 c. 1), anche per quei “lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”, come le donne in gravidanza e i minori (Tit. VIII Capo I Art. 183 c. 1). Nella valutazione dei rischi connessi all’esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici), siano esse presenti nei luoghi di lavoro o come risultato delle attività lavorative, il datore di lavoro deve indicare quali “misure sono state adottate” (Tit. IX Capo I Art. 223 c. 2). Nei principi generali per la prevenzione dei rischi in questo ambito, il legislatore specifica, tra l’altro, che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi “devono essere eliminati o ridotti al minimo” adottando misure tra cui “la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti” (Tit. IX Capo I Art. 224 c. 1 lett. s) e “la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione” (Tit. IX Capo I Art. 224 c. 1 lett. t). L’art. 225 (Misure specifiche di protezione e prevenzione) stabilisce che, oltre ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), devono essere prese “appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio” (Tit. IX Capo I Art. 225 c. 1 lett. b).

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

In merito alla difesa da agenti cancerogeni e mutageni, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure preventive e protettive “adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 236 c. 3). Tra le misure tecniche, organizzative e procedurali, il decreto prevede, ancora una volta, che il datore di lavoro limiti “al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti”, questo anche “isolando le lavorazioni in aree predeterminate… e accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 237 c. 1. lett. b). In relazione alle operazioni di manutenzione – per le quali, nonostante tutte le misure di sicurezza tecnicamente adottabili, è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ai componenti cancerogeni o mutageni – il datore di lavoro deve disporre che “soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 241 c. 1 lett. a) e che, in ogni caso, la loro presenza sia “ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle operazioni da espletare” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 241 c. 2).

AGENTI BIOLOGICI

Un altro aspetto delicato è l’esposizione agli agenti biologici quali batteri, virus, parassiti, funghi ossia a qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, che potrebbe causare infezioni, allergie, intossicazioni. Molteplici sono le attività che possono comportare questo tipo di rischio, tra cui quelle svolte in aziende alimentari, imprese agricole, servizi sanitari, laboratori clinici e veterinari, laboratori diagnostici, impianti di smaltimento rifiuti, depurazione delle acque di scarico ecc. Tra le misure di contenimento, il legislatore specifica che “l’accesso deve essere limitato alle sole persone autorizzate” (Tit. X All. XLVII punto 3); analogamente per i processi industriali (Tit. X All. XLVIII punto 6b). Il comma 2 dell’art. 271 Tit. X Capo II chiarisce che il datore di lavoro deve adottare in relazione ai rischi accertati “le misure preventive e protettive… adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative”. Il comma 1 dell’art. 272 Tit. X Capo II obbliga il datore di lavoro ad attuare le “misure tecniche, organizzative e procedurali” per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. In particolare si deve limitare “al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti” (Tit. X Capo II Art. 272 c. 2 lett. b). Questo è ancora più stringente nel caso dei laboratori che utilizzano agenti biologici ai fini della ricerca, didattici o diagnostici, nei locali destinati agli animali da laboratorio (Tit. X Capo II Art. 275 c. 1) e nei processi industriali (Tit. X Capo II Art. 276 c. 1).

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Uno sguardo, infine, alla protezione da atmosfere esplosive determinate dalla miscela con l’aria di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, in determinate condizioni atmosferiche nelle quali la combustione, dopo l’accensione, si propaga nell’insieme della miscela incombusta. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari affinché “dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza” (Tit. XI Capo II Art. 291 c. 1 lett. a).

IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI

In tutti i casi precedenti, il legislatore richiama l’attenzione sulla necessità di circoscrivere le aree a rischio, consentire l’accesso alle stesse ai soli lavoratori autorizzati e limitare la presenza per il tempo strettamente necessario. Oltre alle misure tecniche, organizzative e procedurali che vengono prese di norma sempre in questa tipologia di ambienti e lavorazioni, l’installazione di un sistema elettronico di controllo accessi costituisce una delle soluzioni più efficaci per contribuire a tutelare al meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’impianto, infatti, se ben progettato, è in grado di offrire notevoli benefici garantendo nel contempo il rispetto della legislazione vigente (d. lgs. 81/2008). Un sistema di questo tipo, abbinato a idonee strutture fisiche, è in grado di garantire che solo i lavoratori muniti di una credenziale di accesso e debitamente autorizzati possano accedere a determinati luoghi di lavoro. Il loro ingresso può essere condizionato da un profilo di abilitazione temporale su base settimanale (quando può accedere) ed essere subordinato alla verifica preventiva automatica di determinate condizioni ambientali. Analogamente possono essere rilevati e misurati i tempi di permanenza in determinate aree e attivati sistemi di allerta nel caso in cui una o più persone dovessero rimanere nella zona oltre il tempo massimo consentito. Così come è possibile condizionare l’ingresso al numero di persone presenti nella zona di sbocco (controllo affollamento) e condizionare l’uscita al numero minimo di soggetti che devono rimanere all’interno per ragioni di sicurezza (defluenza). In qualunque momento, specie in caso di emergenza, è possibile conoscere in tempo reale le persone presenti in una zona a rischio, oltre che avere una traccia dettagliata dei movimenti compiuti dai singoli utenti. Il sistema, insomma, è uno strumento potente e flessibile che consente di intervenire con efficacia sia a livello di prevenzione (esercitando un rigoroso controllo sugli accessi e sui tempi di permanenza), sia in caso di incidenti e nella post emergenza (costituendo una preziosa e obiettiva fonte di informazione). 

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