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Controllo accessi e sicurezza sul lavoro

13/11/2017

della Redazione

Il decreto legislativo 81/2008 fissa le regole in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico non ne fa naturalmente cenno, ma l’adozione in azienda di un sistema elettronico di controllo accessi può costituire un’efficace misura di prevenzione e protezione. Molteplici, infatti, sono i casi in cui regolare e monitorare in modo puntuale e sicuro gli ingressi e le uscite consente di contenere i rischi (e rispettare la legge). Stando, però, attenti a che il sistema non finisca per costituire a sua volta una potenziale fonte di pericolo. È quanto vedremo in due puntate compiendo un rapido excursus della legislazione vigente.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’arcinoto d. lgs. 81/2008, la cui ultima edizione risale al maggio scorso, è diventato un poderoso volume di oltre mille pagine. Districarsi tra articoli di legge, note, allegati, circolari e istanze non è cosa facile. Scorrendo velocemente il decreto, vediamo sinteticamente in quali casi l’adozione in azienda di un sistema elettronico di controllo accessi può costituire un’efficace misura di contenimento del rischio o, al contrario, se non ben concepito, può rappresentare una potenziale fonte di pericolo. In questa prima parte faremo una disamina (noiosa ma essenziale) delle principali prescrizioni di legge in materia di vie di accesso e poi esamineremo l’impatto che può avere sulle stesse un sistema elettronico basato su badge o altre credenziali.

VIE DI ACCESSO E USCITE D’EMERGENZA

In tutte le aziende sono presenti vie di accesso, siano esse esterne all’edificio (perimetrali), pedonali o veicolari, oppure interne (verso uffici, officine, servizi ecc.). Ogni barriera fisica (varco), se da un lato costituisce un elemento di sicurezza contro il furto e le intrusioni, oltre a garantire riservatezza, dall’altro può potenzialmente rappresentare un ostacolo all’evacuazione rapida dei luoghi di lavoro in caso di pericolo. Il d. lgs. 81/2008 descrive in modo puntuale e dettagliato i “requisiti dei luoghi di lavoro” (All. IV) e le norme da rispettare sia per le vie di accesso che per le uscite di emergenza. Per “luogo di lavoro”, innanzi tutto, si intende una zona destinata a “ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o unità produttiva”, nonché “ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (Tit. II Capo I Art. 62). Le aree di lavoro, dice la legge, devono essere strutturate tenendo conto di una serie di prescrizioni minime e, ove richiesto, anche delle esigenze dei lavoratori disabili (Tit. II Capo I Art. 63 c. 2), in particolare per quanto riguarda le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime e così via. (Tit. II Capo I Art. 63 c. 3). Il datore di lavoro deve provvedere “affinché le vie di circolazione, interne o all’aperto, che conducono alle uscite o alle uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza” (Tit. II Capo I Art. 64 c. 1 lett. b). È vietato l’accesso dei lavoratori agli ambienti ove sia possibile il rilascio di gas deleteri (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie ecc.) “senza che sia stata preventivamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi” (Tit. II Capo I Art. 66 c. 1). Si intende, invece, per cantiere di lavoro, temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui “si effettuano lavori edili o di ingegneria civile” (Tit. IV Capo I Art. 89 e All. X). I datori di lavoro delle imprese affidatarie o delle aziende esecutrici devono predisporre “l’acceso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili” (Tit. IV Capo I Art. 96 c. 1 lett. b). Le uscite di emergenza sono passaggi che immettono in un “luogo sicuro” ovvero in un’area in cui “le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza” (All. IV Cap. 1.5.1.3). Al manifestarsi di un grave pericolo, “tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori” (All. IV Cap. 1.5.3). Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte (cioè nella maggior parte dei casi), esse “devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle” (All. IV Cap. 1.5.6); le porte delle uscite di emergenza, inoltre, “non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda” (All. IV Cap. 1.5.7). Le porte dei locali di lavoro devono, in particolare, “consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno” (All. IV Cap. 1.6.1.). Le porte e i portoni ad azionamento meccanico “devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori”, essere muniti di “dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili”, nonché “poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica” (All. IV Cap. 1.6.14). Quando i luoghi di lavoro sono occupati dal personale, “le porte devono poter essere aperte” dallo stesso (All. IV Cap. 1.6.16). Analoghe disposizioni si applicano nell’ambito dei cantieri di lavoro (All. XIII e XVIII).

IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI

Nella maggior parte delle aziende, il controllo dei varchi sotto la lente del d. lgs. 81/2008 avviene per via manuale. Con le classiche chiavi meccaniche, maniglie e maniglioni antipanico insomma. L’installazione di un sistema elettronico di controllo accessi basato su badge o altri tipi di credenziali (PIN, transponder, impronte biometriche ecc.) può portare notevoli benefici in fatto di sicurezza, ma deve necessariamente tener conto dei precedenti riferimenti legislativi. L’affermazione non è affatto scontata. Alcuni impianti, infatti, sono a volte progettati e realizzati in modo da costituire una trappola per i lavoratori e il personale esterno (ospiti, visitatori ecc,) in caso di pericolo o all’occorrenza di un semplice guasto. Il classico varco soggetto al controllo elettronico, oltre alla struttura fisica, prevede un’unità di gestione (Controller), un lettore in entrata ed eventualmente anche uno in uscita, un dispositivo elettromagnetico di apertura (incontro elettrico, elettropistone, elettromagnete ecc.), sensori e attuatori quali il contatto magnetico di stato porta (aperta/chiusa), pulsante di uscita o di emergenza, segnalatore ottico/acustico e altro ancora. All’interno dell’edificio, i varchi sotto controllo che danno sbocco ai luoghi di lavoro (“filtri” d’ingresso dipendenti e porte interne di aree riservate con accesso limitato a un ristretto numero di persone) devono consentire la libera uscita in caso di emergenza o disservizio del sistema elettronico. Le porte controllate nella sola direzione di entrata possono essere aperte dall’interno agendo su una maniglia, pomello o maniglione antipanico. Le porte controllate in entrambi i sensi di movimento (entrata/uscita), se non dotate di maniglione antipanico, possono essere equipaggiate con dispositivi di apertura alimentati in modo permanente e aprirsi immediatamente azionando il pulsante di emergenza (accessibile o sotto vetro) posto nelle immediate vicinanze.

USCITE DI EMERGENZA

Le uscite di emergenza sono di solito gestite in modo manuale oppure attraverso specifiche centraline elettroniche disponibili in commercio. La loro gestione, tuttavia, può essere integrata nel sistema di controllo accessi, oltre che per monitorare lo stato dell’infisso (aperto/chiuso), anche per consentirne l’apertura per servizio, dall’interno o dall’esterno, da parte del personale autorizzato, senza che intervenga ogni volta la segnalazione ottico/acustica. In ogni caso le porte di emergenza elettrificate devono poter essere aperte agevolmente, tipicamente azionando il maniglione antipanico, oppure premendo l’apposito pulsante (il quale interrompe istantaneamente l’alimentazione verso il dispositivo elettromagnetico). I normali ingressi perimetrali esterni generalmente sottoposti a controllo (cancelletti pedonali, sbarre, cancelli o altri tipi di varchi veicolari), in caso di pericolo possono essere aperti in modo automatico o manuale solo a condizione che gli stessi non costituiscano una via di emergenza, ovvero che il cosiddetto “luogo sicuro” da raggiungere in caso di evacuazione sia ubicato all’interno del perimetro dell’edificio. Negli altri casi devono essere considerati anch’essi vere e proprie vie di emergenza. Lo stesso vale per i “filtri” d’ingresso, spesso presenti nelle aziende di medie e grandi dimensioni, costituiti da batterie di tornelli o di varchi motorizzati. Sebbene questo tipo di barriere (a meno che non si tratti di varchi con adeguata luce di passaggio) non possa essere utilizzato come via di fuga, alcune di esse prevedono degli accorgimenti che agevolano l’esodo, quale la rotazione libera o l’abbattimento dei bracci, la ritrazione permanente delle ante e simili.

IN CASO DI INCENDIO

A parte le potenziali calamità naturali spesso imprevedibili (terremoti, inondazioni ecc.), è l’incendio il vero pericolo che occorre prevenire e dal quale occorre difendersi. A tal proposito il d. lgs. 81/2008 (Tit. I Capo III Sez. VI Art. 46) rimanda l’elenco delle misure necessarie al Decreto Ministeriale del 10 marzo 1988 (Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) in cui la materia è trattata ampiamente. Nel cap. 3.10 del DM, in merito ai sistemi di apertura delle porte, si richiede in particolare che queste “nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi”, ovvero occorre “prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura”. Non solo: “tutti i lavoratori devono essere a conoscenza” del sistema di sblocco ed “essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza”. Un sistema elettronico di controllo accessi, in conclusione, non deve rappresentare un ostacolo all’esodo delle persone in situazioni di pericolo meno che mai in caso di incendio. Al contrario, se riceve una segnalazione automatica (ad esempio da parte dell’impianto di rilevazione fumi) o un comando di emergenza impartito per via manuale, il sistema deve aprire i varchi in modo tempestivo e permanente al fine di consentire l’immediata evacuazione dei luoghi di lavoro.

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