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Il contratto tra installatore e committente

26/07/2017

di Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it

Tra la società o il privato che decide di installare un impianto di videosorveglianza o di controllo accessi e l’impresa cui viene affidata l’attività di installazione sorge un rapporto contrattuale da cui derivano determinati obblighi che le parti dovranno osservare, per evitare di essere inadempienti e di incorrere nelle relative conseguenze.

COME NASCE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il contratto è l’accordo con cui due o più parti costituiscono o regolamentano tra loro un determinato rapporto giuridico patrimoniale. Nel nostro ordinamento vale il principio di libertà di forma, per cui, con la sola eccezione di alcuni atti per cui è richiesta la forma scritta – a pena di nullità (come nel caso di contratti con cui si trasferisce la proprietà di beni immobili) o a fini probatori (come nel caso di una transazione) – le parti possono instaurare un rapporto contrattuale senza che sia necessaria la forma scritta. Per il contratto d’appalto o il contratto d’opera (ossia le due tipologie di contratti cui si riconduce l’attività di installazione impianti, rispettivamente, se svolta attraverso una organizzazione di media o grande impresa – nel caso di appalto – o secondo il modulo organizzativo della piccola impresa in cui rileva il prevalente lavoro del singolo imprenditore – nel caso del contratto d’opera) non è richiesta una forma particolare, per cui ciò che rileva è che le parti abbiano raggiunto un accordo attraverso l’incontro delle loro volontà. In concreto quindi, il rapporto contrattuale tra l’installatore e il soggetto che commissiona l’attività sorge non solo nel caso di sottoscrizione autografa o digitale del contratto, ma anche, ad esempio, nell’ipotesi di semplice accettazione della proposta, inviata tramite email.

CONSEGUENZE DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Dal contratto derivano specifici obblighi che le parti sono tenuti a osservare. Così, ad esempio, con riferimento all’installazione di un impianto di videosorveglianza e controllo accessi, l’impresa installatrice assume l’obbligo di eseguire l’attività secondo determinate modalità e a fronte del corrispettivo che il committente si impegna a versare. Se le parti adempiono agli impegni assunti, le obbligazioni si estinguono. Viceversa, così come previsto dall’art. 1218 c.c., chi non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In concreto, cioè, se non si rispettano gli obblighi assunti, si configura una responsabilità contrattuale che comporta l’obbligo di risarcire il danno, a meno che non si riesca a dimostrare che la mancata esecuzione di quanto concordato non sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ossia non dipenda da una propria decisione o non poteva essere evitata seppur operando secondo la diligenza richiesta in base alla natura dell’attività.

RILEVANZA DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Considerando che la responsabilità contrattuale deriva dalla violazione degli obblighi assunti contrattualmente, è fondamentale prestare attenzione al contenuto del contratto. Così, volendo richiamare i profili di maggior rilievo: 1) occorre indicare chiaramente le attività che l’installatore si impegna a svolgere (precisando, ad esempio, se sia o meno compresa anche la fornitura dei materiali e delle apparecchiature da installare o lo svolgimento di attività di assistenza e manutenzione); 2) si devono definire le modalità di esecuzione della prestazione (indicando, tra i vari elementi, l’eventuale discrezionalità tecnica del committente, a fronte della quale l’installatore rimarrebbe un mero esecutore e quindi consentirebbe a quest’ultimo di andare esente da responsabilità se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori legate alle indicazioni fornite, gli richiedesse di procedere ugualmente); 3) si rende necessario definire le tempistiche relative alla consegna dell’opera (definendo se il termine debba considerarsi o meno essenziale) e regolamentare la fase di accettazione (fondamentale per controllare il funzionamento dell’impianto e il rispetto della regola dell’arte richiamata dall’art. 6 del DM 37/08); 4) occorre definire eventuali clausole di manleva di responsabilità e/o precisare comunque tutti gli elementi idonei a escludere responsabilità per manomissioni e/o usi illeciti dell’impianto da parte del committente.

SUGGERIMENTI PRATICI

Se è vero che la legge non richiede la forma scritta per la validità e la prova del contratto di appalto o d’opera – cui, come detto, si riconduce l’attività di installazione di un impianto – si suggerisce di prestare la massima attenzione in fase di definizione del rapporto contrattuale, per evitare di trovarsi nell’impossibilità di far valere le proprie ragioni o di opporsi alle richieste di risarcimento avanzate dall’altra parte a causa di accordi raggiunti senza regolamentare aspetti di rilievo oppure senza comprendere il reale significato di alcune clausole presenti nel contratto.



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