di Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza
Chiudiamo la rubrica Installazione for Dummies di quest’anno affrontando nuovamente la tematica che ha tenuto banco in questi ultimi mesi: la figura del professionista della security. Professione interdisciplinare propria del perimetro “Security & Safety”, due tematiche apparentemente separate ma interdipendenti tra loro e legate dal fil rouge della sicurezza. In questo settore, l’utenza finale lamenta spesso disservizi e pessima funzionalità degli impianti – dovuti non di rado alla scarsa preparazione tecnica degli operatori, fattore che si ripercuote erroneamente sulla qualità del prodotto di sicurezza installato, trasferendo così la responsabilità di professionisti terzi indirettamente ai produttori.
Quadro tipico delle lamentele: “mi è stato realizzato un impianto da un vostro operatore di fiducia, il vostro tecnico ha realizzato un antifurto proposto da voi, ho un sistema di sicurezza installato da un vostro installatore, non ricordo il suo nome ma di sicuro è un vostro tecnico specializzato perché me lo avete segnalato voi, ecc”! Sul controverso punto in questione diverse aziende produttrici, al di là della provenienza geografica, puntualizzano continuamente l’inesistenza giuridica diretta di un legame tra il produttore e il professionista (progettista/installatore), essendo quest’ultimo un’entità giuridica e amministrativa indipendente operante in piena autonomia.
Serve una guida
Alla luce di ciò, nel settore vanno assolutamente create le condizioni per procedere alla stesura di una guida “etico-professionale” delle aziende produttrici che ufficializzi due semplici indirizzi a garanzia della committenza: il proprio ruolo e quello della società impiantistica quando utilizza certi prodotti brandizzati e specifici per la realizzazione di sistemi antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi o rivelazione fumi/incendio, ma concessi esclusivamente agli installatori autorizzati, dunque introvabili sui normali canali di distribuzione specializzata. Va da sé che un simile progetto si baserà su un concreto programma formativo e sulla sottoscrizione di un codice etico con regole condivise, finalizzate al raggiungimento di una certificazione “interna” della figura professionale, da parte del produttore dei sistemi, dando così un ulteriore valore aggiunto alla frase “impianto realizzato a regola d’arte” che rappresenti anche una garanzia per il mercato e la committenza.
Serve una norma?
Del resto, già durante l’ultima edizione di “Sicurezza 2021” AIPS e il Gruppo Interassociativo promotore della Norma UNI (Aips, Aipros, Anie Sicurezza, Assosicurezza) e gli OdG (Icmq, Imq e Tüv Italia) avevano organizzato un tavolo di lavoro sulla certificazione professionale, culminato poi nel progetto di norma UNI-1610032 quale possibile integrazione alla normativa tecnica CEI sui sistemi elettronici di sicurezza e di allarme, che vedrebbe coinvolti i progettisti, gli installatori e manutentori di impianti di allarme antintrusione e rapina, videosorveglianza e controllo accessi. Sul punto, la Legge 186/1968 ci ricorda: le installazioni e i prodotti utilizzati nella realizzazione di impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti e realizzati a regola d’arte; dunque, da professionisti “riconosciuti”!
La professionalità come valore commerciale
Tuttavia, la conoscenza della Norma non dovrà solo servire per la progettazione degli impianti, ma dovrà anzitutto essere utilizzata come leva commerciale per una gestione professionale del rapporto con la committenza. Sarebbe opportuno inoltre, se si vorrà realmente fare la differenza, che ogni impianto realizzato dall’azienda autorizzata contenga solo apparecchiature certificate altrimenti la certificazione installatore specializzato dal singolo brand non avrà nessun valore a livello pratico, d’immagine, ma soprattutto di tutela commerciale del produttore, e della stessa credibilità professionale dell’installatore.
Cosa fare in concreto
La prima regola sarà quella che ogni impianto dovrà essere corredato da un progetto completo, un disciplinare tecnico, una disposizione planimetrica dei componenti del sistema di sicurezza, una relazione sui fattori di influenza e sulla funzionalità, dove il tutto corrisponderà ad un preciso livello di prestazione secondo la Norma CEI 79-3. Norma di settore che, dopo 12 anni dall’ultima versione, verrà sostituita dalla nuova edizione CEI 79-3 2024, resasi necessaria per adeguare i criteri di progettazione degli impianti antintrusione all’avanzamento tecnologico e funzionale del settore, aggiornando così anche le conoscenze tecnico-normative dei professionisti che si occupano degli Impianti di Allarme intrusione e Rapina. Tuttavia, anche nel nuovo testo della norma CEI il punto fermo sulle competenze professionali resta l’Allegato K, in linea con i requisiti (art. 1, comma 2, “lettera b”) del DM 37/08, dove sono identificati e distinti i ruoli e le competenze tra l’Esperto tecnico di impianti e l’Esperto di installazione, manutenzione e riparazione.
Prova e collaudo
Inoltre, è bene ricordare che: l’impianto si considererà consegnato ufficialmente solo dopo il collaudo funzionale, e un breve periodo di prova. Ed è in questo lasso di tempo che l’utente finale verrà istruito correttamente sull’utilizzo del proprio sistema di sicurezza, mentre la documentazione che verrà consegnata conterrà, oltre alla dichiarazione di conformità, anche la proposta di manutenzione. In ultimo, il professionista potrà proporre alla committenza un ulteriore servizio integrato, come il collegamento ad una centrale operativa di ricezione allarmi H24 (UNI-CEI 50518) della Vigilanza Privata, che gestirà tutti gli eventi di sicurezza per conto della proprietà.
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