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Videosorveglianza sui dipendenti, una sentenza della Cassazione

12/12/2016

MILANO - La terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 51897/16, ha stabilito che è reato installare telecamere per monitorare i dipendenti, senza avvisare e prendere accordo coi sindacati. Il caso nasce perché il titolare di una pompa di benzina aveva fatto installare alcune videocamere per controllare una dipendente. A seguito di un controllo amministrativo, gli agenti hanno appurato che esse erano state installate senza rispettare riservatezza e dignità del lavoratore, in violazione della legge.

Non è servito appellarsi al Jobs Act, che consente l’installazione di videocamere per ragioni di sicurezza e organizzazione. Nel caso in oggetto, la motivazione è che l’azione è stata svolta senza avvisare e prendere accordo con i sindacati, ledendo in questo modo la dignità e il diritto alla riservatezza del dipendente: il titolare della stazione di rifornimento ha violato gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori.

Il proprietario dell’esercizio, in fase processuale, aveva puntato su un decreto attuativo del Jobs Act, nel quale si specifica che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

I giudici non hanno creduto al legale della difesa, che puntava l'attenzione sul tema della sicurezza. La possibilità per il datore di munirsi di telecamere per tutelare il patrimonio aziendale è garantita, ma sono perseguibili penalmente “le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore”. La vigilanza sul lavoro “va mantenuta – conclude il collegio – in una dimensione “umana”, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro”.

 

 

 


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