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W la Privacy

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Videosorveglianza = privacy e formazione

20/06/2015

di Marco Soffientini, Avvocato, Coordinatore Comitato Scientifico Federprivacy

Sempre più videosorveglianza, sempre più privacy. TVCC e riservatezza sono due treni che si rincorrono a perdifiato: il secondo è rallentato dalle lungaggini della gestazione normativa, mentre il primo è velocizzato dalla rapidità dell'obsolescenza tecnologica e dalla costante ricerca di innovazione. Eppure le norme sono tante e le sanzioni sempre più elevate. E' quindi essenziale procedere ad una forte opera divulgativa per formare soprattutto gli installatori, primi e talvolta unici soggetti tecnici interpellati da chi intende installare un sistema di videosorveglianza.

 

“L’evoluzione tecnologica mette a disposizione degli utenti sistemi di videosorveglianza sempre più sofisticati, per la cui installazione è necessario acquisire una sempre maggiore competenza professionale, anche alla luce della normativa vigente e delle sanzioni previste. Il mercato risponde a questa crescente richiesta di specializzazione – scaturita anche dalla nascita della nuova figura professionale del Privacy Officer – mediante l’offerta di specifici corsi professionali. Di particolare pregio e rilevanza, si segnala il Master di Specializzazione tenuto da Federprivacy, che costituisce anche requisito per la partecipazione all’esame per lo Schema di Certificazione Privacy Officer e Consulente della Privacy rilasciato da TUV Italia”. Nell’ultima relazione al Parlamento, l’Autorità Garante ha rilevato che il consistente numero di richieste di informazioni e di segnalazioni in materia di videosorveglianza (827 email) testimonia la crescente diffusione, anche in Italia, di questa tipologia di dispositivi, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, in ambito sia aziendale sia domestico. Le richieste riguardano principalmente alcuni adempimenti previsti dal provvedimento generale in materia [doc. web n. 1712680], con particolare riferimento alla richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice) ed alle misure di sicurezza (artt. 31- 36 e Allegato B. del Codice). (Relazione 2012, pag. 314).

Responsabilità dell'installatore

Oggi nelle aziende e, in generale, in qualsiasi luogo di lavoro, è facile constatare la presenza di un impianto di videosorveglianza, attraverso il quale il datore di lavoro intende proteggere il proprio patrimonio e garantire la sicurezza di lavoratori e di terzi in genere. La videosorveglianza è un tema, che, oltre riguardare i Responsabili privacy aziendali e l’ufficio del personale di un’azienda per le evidenti connessioni con lo Statuto dei lavoratori, riguarda anche sempre di più la figura professionale degli installatori; che sono i primi e, a volte, gli unici soggetti tecnici interpellati da chi intende installare un sistema di videosorveglianza all’interno della propria organizzazione.

La scarsa e a volte approssimativa conoscenza della disciplina continua ad esporre i Titolari del trattamento a possibili gravi sanzioni. Pochi sanno, ad esempio, che sistemi di videosorveglianza intelligenti, con sofisticati software di video analisi, possono essere installati solo se si è verificato preliminarmente (all’installazione) la loro conformità alla normativa. Le stesse informative brevi (i c.d. Cartelli) spesso sono sprovvisti dei requisiti minimi previsti dalla normativa, esponendo il titolare a sanzioni che vanno da seimila a trentaseimila euro.

Una materia complessa
La materia della videosorveglianza, disciplinata dal Codice Privacy e oggetto di specifici provvedimenti dell’Authority, si intreccia con la disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori (L. n.300/1970) e, in particolare, con le norme contenute nel Titolo I, rubricato “Della libertà e dignità del lavoratore”. Inoltre, nel corso degli anni il Garante ha emesso tre provvedimenti generali in tema di videosorveglianza: il Provv. 29 novembre 2000 (“Il decalogo delle regole per non violare la privacy”) doc. web n. 31019; il Provv. Generale 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482; il Provv. Generale 08 aprile 2010, doc. web n. 1712680. Il provvedimento del 2010, per il quale è in corso un ulteriore aggiornamento, sostituisce quello del 2004, rafforzando il quadro delle garanzie a tutela dell’interessato, come affermato in più occasioni dallo stesso Garante.

Il nuovo provvedimento generale in materia di videosorveglianza [doc. web n. 1712680], che sostituisce quello del 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482], adottato visto lo sviluppo della tecnologia, assieme ai numerosi interventi normativi, statali e regionali – che hanno incentivato l’utilizzo della videosorveglianza come forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici - nonché le molteplici finalità per le quali tali sistemi sono utilizzati, delineano un nuovo quadro di garanzie a tutela degli interessati fornendo, contestualmente, specifiche prescrizioni ai titolari del trattamento. (relazione 2009, pag. 204). L’apprendimento di queste specifiche prescrizioni deve far parte di quel bagaglio di conoscenze necessario e propedeutico ad una corretta implementazione di un sistema di videosorveglianza.

E' quindi essenziale avviare corsi di formazione in materia.


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