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Videosorveglianza in condominio: in assemblea serve l'unanimità

07/03/2011

SALERNO – Una recente ordinanza del Tribunale di Salerno ha provveduto alla sospensione della delibera di un'assemblea condominiale, specificando che non è competente a deliberare a maggioranza l'installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni dell'edificio, anche se ne consegue una maggiore sicurezza per tutti i condomini. In un panorama di assoluto vuoto normativo in materia, tale provvedimento rappresenta un precedente significativo e ben motivato che potrà condizionare future, analoghe decisioni giurisprudenziali. La vicenda, nata per la richiesta da parte di un condomino di invalidare le delibere relative all'installazione di questi dispositivi, va risolta facendo buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai "separati mondi" della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici. Il Tribunale di Salerno pone l'accento sulla differenza tra Titolare del trattamento dei dati (i condomini) e l'organo che prende le decisioni su questioni che possono incidere sui dati personali dei singoli comproprietari. In altri termini, l'assemblea di condominio non può validamente perseguire una tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento che provveda a installare un sistema di videosorveglianza, ovvero "la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro". L'Autorità Giudiziaria ravvede gli estremi dell'illegittimità di tale deliberazione perchè tali obiettivi di tutela esulano dalle attribuzioni dell'organo assembleare. In definitiva, la deliberazione con cui si decide di installare un impianto di videosorveglianza deve essere presa all'unanimità.

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