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Prevenzione e protezione: formazione obbligatoria

18/01/2011

MILANO - I datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la propria attività, salvo nei casi di cui all'articolo 31, comma 6 del D.Lgs 81/2008, devono svolgere corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.

Ma cosa succede se un datore di lavoro in possesso di un attestato di formazione sopra citata decide di cambiare luogo di lavoro o addirittura tipologia di attività?

L'attestato in Suo possesso continua ad avere validità oppure no?

La risposta risulta abbastanza chiara dalla lettura dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i il quale recita nel testo completo:

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

In attesa dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 tuttavia così come specificato la formazione deve essere adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ovvero specifica quel contesto unico di lavoro e relativa l'attività lavorativa ovvero inerente la tipologia o il macrosettore di appartenenza.

Pertanto alla luce di quanto detto è evidente che la formazione deve essere ripetuta o integrata in relazione ad un'eventuale variazione del luogo di lavoro o ancor più importante per un'eventuale variazione di attività lavorativa.

Maggiori informazioni su: www.efei.it



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