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Modifiche e integrazioni al Regolamento relativo al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

11/01/2012

ROMA - Sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219 recante "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)". Le nuove modifiche, entrate in vigore lo scorso 6 gennaio, mirano a semplificare l'applicazione del SISTRI alle imprese. Il Decreto n. 219/2011 modifica quindi l'articolato del Decreto n. 52/2011 e abroga e sostituisce anche gli allegati IA (procedura d'iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede SISTRI). Tra le variazioni e modifiche introdotte, alcune vanno segnalate. Innanzitutto viene meglio definito il concetto di unità locale, con l'introduzione del nuovo concetto di unità operativa, che lo definisce come reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

Questa nuova definizione è utile per comprendere quanti dispositivi USB siano necessari per ogni operatore. Viene poi specificato, in riferimento alla consegna dei dispositivi USB e black box, che dopo il perfezionamento della procedura di iscrizione – che si conclude con la consegna del dispositivo USB, dei codici di accesso al sistema e dei black box - gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore. L'allegato IA indica il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti e il relativo costo. La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità avviene tramite servizio di consegna all'operatore che ne ha fatto richiesta (il titolare del dispositivo è anche responsabile della sua custodia). Tali dispositivi devono essere resi disponibili in qualsiasi momento, anche se, nel caso in cui non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo accessi (previa comunicazione scritta al SISTRI) è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa.

Soffermiamoci sul punto relativo alla videosorveglianza. In presenza di condizioni che non garantiscano un adeguato accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, o nel caso in cui sussistano altre circostanze oggettive che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature, il SISTRI, dopo una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle stesse. Il gestore dell'impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, deve comunicare ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto di sistemi di monitoraggio. L'obbligo di custodire le apparecchiature di monitoraggio stesse è a carico dei gestori degli impianti presso i quali siano state installate. L'art. 21-bis detta, che è stato introdotto ex novo: "Disposizioni in materia di interoperabilità", contiene tutte le indicazioni per richiedere il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità.

Per approfondimenti: www.lavoripubblici.it




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