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Covid-19 DL n. 52/2020 e messaggio Inps n. 2489/2020, indicazioni operative

25/06/2020

ROMA - A seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, in materia di integrazioni salariali sono intervenuti il DL n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20, il DL n. 34/20, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso, e il DL n. 52/20, trasmesso alla Camera dei Deputati e assegnato alla Commissione Lavoro.

In relazione alle disposizioni contenute nel DL n. 52/20, l’Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 recante “Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di cig in deroga, anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali”.

Dal 18 giugno vengono rilasciate le funzionalità relative alla: nuova domanda Inps per richiedere la cig in deroga; domanda di anticipazione da parte dell’Inps delle integrazioni salariali richieste con pagamento diretto; nuova versione della procedura relativa all’istruttoria per domande CIGO.

Un iter semplificato

Si ricorda che il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso per altre 5 settimane il periodo di integrazione salariale richiedibile dai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 52/2020, è possibile richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 con riferimento ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14 settimane (9+5) di integrazione salariale per covid 19 (cigo, assegno ordinario e cig in deroga).

II messaggio Inps n. 2489/2020 segnala che per consentire la richiesta del periodo di 5 settimane di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario, per il periodo 23.2.2020 – 31.08.2020, è stato previsto un iter semplificato. Il datore di lavoro che non ha fruito del tutto delle 9 settimane può chiedere di completare la fruizione delle settimane residue con la stessa domanda con la quale richiede la concessione delle ulteriori 5 settimane, fino ad un massimo di 14 complessive (9+5). La richiesta di completamento della fruizione delle settimane di integrazione salariale deve essere accompagnata da un file excel redatto secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.

Altre indicazioni per i datori di lavoro

Con una distinta e successiva domanda, i datori di lavoro – che hanno interamente fruito di cigo covid o assegno ordinario covid per 14 settimane – possono richiedere le ulteriori 4 settimane previste dall’articolo 1, co 1, del DL n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

In caso di erogazione dell’assegno ordinario Covid19, ai lavoratori beneficiari è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, l’art. 1, co.2 del DL n. 52/20 prevede che le richieste vadano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, introducendo un termine decadenziale.

In fase di prima applicazione della norma, questi termini sono differiti al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Il DL n. 52/20 dispone inoltre che le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Come inoltrare la domanda

Con riferimento ai termini di presentazione delle domande, il messaggio Inps n. 2489/2020 precisa che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Per quanto concerne la cassa integrazione in deroga, il messaggio Inps n. 2489/2020 chiarisce che, ricevuta l’autorizzazione per le precedenti 9 settimane e a prescindere da quanto effettivamente fruito, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. Queste ultime devono essere richieste direttamente all’INPS che provvede all’autorizzazione ed al pagamento dei relativi trattamenti.

L’applicativo per presentare le domande di cig in deroga è operativo dal 18 giugno 2020. La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi OnLine.

I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane devono rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove. L’Inps, inoltre, nel messaggio citato, chiarisce che, tenendo conto delle disposizioni normative che prevedono la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro per l’autorizzazione delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla cassa integrazione in deroga rivolte direttamente all’Inps dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Anche in caso integrazioni salariali in deroga, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato le 14 settimane di cig in deroga (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Alcune importanti novità

In riferimento al criterio di calcolo sul consumo dei periodi di integrazione salariale in deroga, l’Inps aveva inizialmente dato indicazioni che si basavano sul calcolo dei giorni effettivamente fruiti e non sul periodo autorizzato. A seguito di interventi regionali contrari all’adozione di questo criterio, l’Istituto procede al calcolo del consumo del periodo di integrazione salariale in deroga in base al criterio del periodo autorizzato.

Alcune novità di rilievo sono state introdotte in materia di pagamento diretto delle integrazioni salariali con riferimento alla possibilità di anticipazione del pagamento medesimo da parte dell’Inps, per le domande di integrazione salariale (cigo covid, assegno ordinario covid e cig in deroga covid) presentate a decorre dal 18 giugno 2020.

Con il messaggio n. 2489/2020, l’Inps chiarisce che in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. L’art. 22 quater del DL n. 18/2020 prevede che in caso di richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere all’Inps l’anticipazione del pagamento medesimo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

Nel messaggio in commento l’Inps precisa che al momento della richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che è automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. Dopo il completo inserimento di tutti dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.

Come procede l'INPS

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo. L’Inps precisa nel messaggio che, in una prima fase transitoria, per garantire celerità nei pagamenti l’anticipo viene disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

Si segnala che l’art. 1, co. 3 del DL n. 52/2020 che ha previsto che il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In fase di prima attuazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del modello citato. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

 


maggiori informazioni su:
www.assistal.it



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