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Qualificare l’installatore di sicurezza: la Dichiarazione di Conformità

16/05/2019

MILANO - La documentazione obbligatoria per legge e la conoscenza delle norme che definiscono la “regola dell’arte” di un’installazione sono requisiti imprescindibili per l’installatore professionale di sistemi di sicurezza.

In Italia dal 2008 è in vigore il DM n. 37, ma ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore è ancora misconosciuto o malcompreso, in particolare per la predisposizione della Dichiarazione di Conformità, cioè la “carta di identità” dell’impianto.

Secondo la legge, le imprese tenute al rilascio della Dichiarazione realizzano questi impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alle normative vigenti e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi (art.6).

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme, comprese quelle di funzionalità dell’impianto (ricordiamo i modelli di Foglio di Collaudo predisposti da AIPS), l’installatore rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità, di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, e gli allegati previsti: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ecc. 

Nel suo articolo, Paolo Gambuzzi - Vice-presidente di A.I.P.S., approfondisce il tema.

Il link al suo articolo: https://www.secsolution.com/articolo.asp?id=702

 



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