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Prevenzione incendi: sulla G.U. il nuovo decreto per la semplificazione delle procedure

30/09/2011

ROMA - Sono stati rapidi, più di quanto si prevedesse, i tempi per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22/09/2011, n.221 del Decreto del Presidente della Repubblica n.151/2011, del 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.". Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito ed esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative. Tre le categorie - A, B e C - distinte per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, in rapporto alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Il decreto ministeriale che sarà emanato dal Ministero dell'Interno garantirà uniformità delle procedure, trasparenza e speditezza dell'attività amministrativa. Importante il principio che stabilisce che per dare inizio ad un'attività lavorativa è sufficiente segnalare all'autorità competente, in questo caso ai Vigili del fuoco, l'inizio dell'attività e allegare a questa segnalazione fatta dall'imprenditore, una documentazione che attesti il rispetto delle normative, in particolare di sicurezza antincendio. Il riferimento è alla cosiddetta SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Con questa documentazione, che sostituisce il vecchio CPI, si può far operare l'attività. Ai Vigili del fuoco resta l'obbligo del controllo ex post non più ex ante, che viene quindi dato in virtù di un sopralluogo entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione.

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