BOLOGNA - E’ noto che, in base a quanto previsto dall’art. 7 del DM 37/2008, l’installatore deve rilasciare al committente, al termine dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, la dichiarazione di conformità degli impianti .Per saperne di più clicca qui
Cosa fare?
E se ciò non avviene? Quali sono le sanzioni legate al mancato rilascio della dichiarazione di conformità o alla falsità di quanto attestato nel documento?
La mancata o incompleta emissione della dichiarazione di conformità comporta, oltre a responsabilità contrattuali dell’installatore nei confronti del committente, anche le sanzioni amministrative - previste dall’art. 15, comma 1, del DM 37/2008 - del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 1.000,00, con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
L’installatore deve poi prestare attenzione a quanto attestato nella dichiarazione di conformità perchè la stessa si configura quale certificato e pertanto, nel caso di eventuali falsità riportate nel documento, si può integrare il reato di cui all’art. 481 del codice penale.
Per approfondire
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