ROMA - Il DM 3 novembre 2004 disponeva la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Il 16 febbraio prossimo scade il periodo di 6 anni che all'epoca era stato previsto per effettuare tale sostituzione. É bene quindi che, vista l'imminenza di questa data, le aziende interessate provvedano in tal senso, al fine di garantire la massima sicurezza in caso di eventi che costringano a un rapido e improvviso allontanamento.
Ricordiamo il testo del Decreto citato. Art. 5 Termini attuativi e disposizioni transitorie. I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4. Il riferimento al punto c.3) dell'art.4 richiama l'obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
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