La Circolare n. 0000678/2026 dei Vigili del Fuoco del 15 gennaio scorso offre un riferimento operativo uniforme per orientarsi nel settore della prevenzione incendi nei pubblici esercizi, dove le precedenti interpretazioni “territoriali” avevano generato importanti incertezze applicative.
La circolare chiarisce quali locali aperti al pubblico (bar, ristoranti e locali con intrattenimento musicale) rientrino negli adempimenti antincendio previsti dal DPR 151/2011. Due i criteri:
1) bar, trattorie e ristoranti, nell’esercizio della loro normale attività di somministrazione, non sono soggetti di per sé agli obblighi di prevenzione incendi previsti dal DPR 1° agosto 2011, n. 151, in quanto non rientrano nell’elenco delle attività soggette a controllo da parte dei VVFF. Se il locale è però inserito in una struttura già soggetta a regole antincendio (ad es. un centro commerciale) o se al suo interno sono presenti impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW, gli adempimenti possono essere applicati;
2) ciò che rileva per la classificazione dell’attività è la prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla somministrazione. Musica stabile, pista da ballo o affollamento prolungato e massiccio di pubblico possono far sì che l’attività venga inquadrata come locale di pubblico spettacolo, con conseguente applicazione delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (ad es. il DM 19 agosto 1996 o la Regola Tecnica Verticale 15 del Codice di prevenzione incendi).
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